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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento collettivo. Anche le lavoratrici in gravidanza o maternità possono essere licenziate
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Licenziamento collettivo. Anche le lavoratrici in gravidanza o maternità possono essere licenziate

Corte di Giustizia Ue, Terza Sezione, sentenza 22 febbraio 2018, causa C – 103/16

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Corte di Giustizia europea ha affrontato il caso di una lavoratrice spagnola che, all’epoca del suo esonero deciso nell’ambito di un licenziamento collettivo, era incinta. La predetta impugnava il licenziamento che si fondava sull’accordo (vertente anche sulla modifica delle condizioni di lavoro, nonché sulla mobilità funzionale e geografica) raggiunto dalla società datrice e dal comitato di negoziazione (formato dai rappresentati dei lavoratori) che aveva stabilito i criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare e le priorità per mantenere il posto. Nello specifico, il licenziamento della lavoratrice veniva giustificato dalla necessità di una notevole riduzione di personale nella sua provincia e dal suo scarso rendimento (aveva avuto una valutazione con uno dei punteggi più bassi).
In prime cure le sue doglianze venivano respinte, mentre in appello veniva sollevata una pregiudiziale volta a valutarne la legittimità, dato che la Direttiva 92/85 vieta il licenziamento della lavoratrice nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità, tranne nei casi eccezionali non connessi al suo stato, ammessi dalle norme e/o prassi nazionali.
La Corte di Giustizia europea, con una interessante motivazione cui i giudici nazionali debbono attenersi nella valutazione di casi analoghi, ha dichiarato legittimo il licenziamento.
I Giudici europei hanno infatti chiarito che la direttiva 92/85 non osta a una normativa nazionale che consente il licenziamento di una lavoratrice gestante a causa di un licenziamento collettivo. La Corte ricorda, infatti, che se, da un lato, una decisione di licenziamento adottata per motivi essenzialmente legati allo stato di gravidanza dell’interessata è incompatibile con il divieto di licenziamento previsto in tale direttiva, per contro, una decisione di licenziamento presa durante il periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità per motivi non connessi allo stato di gravidanza della lavoratrice non è contraria alla direttiva 92/85, ove il datore di lavoro fornisca per iscritto giustificati motivi di licenziamento e quest’ultimo sia consentito dalle legislazioni e/o prassi dello Stato membro di cui trattasi.
Pertanto, ove siano indicati criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare (in particolare, motivi economici, tecnici o relativi all’organizzazione o alla produzione dell’impresa) il licenziamento di lavoratrici in gravidanza o maternità sarà da ritenersi legittimo.
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