Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
RSS
First2122232426282930Last

Notizie Aiop Nazionale

Un padre di famiglia licenziato per abuso del congedo parentale
10988

Un padre di famiglia licenziato per abuso del congedo parentale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 509 dell’11 gennaio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giulavorista della Sede nazionale

La pronuncia oggi esaminata affronta il caso di un dipendente licenziato per giusta causa per aver questi utilizzato la metà del tempo concessogli a titolo di permesso parentale per questioni non attinenti al soddisfacimento dei bisogni affettivi e relazionali del figlio ex art. 32 d.lgs. n. 151/2001.

La Corte d’Appello dell’Aquila confermava la pronuncia del Giudice di prime cure con cui veniva ritenuto legittimo il licenziamento. Avverso la sentenza della Corte distrettuale il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione denunciando, tra i vari motivi, la valutazione effettuata dal Giudice sulla correttezza dell’utilizzo del congedo parentale.
Ed infatti, secondo il lavoratore, nel Testo unico maternità e paternità (Dlgs 151/2001) “non v'è traccia della necessità che il congedo sia gestito garantendo al minore una presenza “prevalente”, ovvero caratterizzata da continuità ed esclusività”, trattandosi - diversamente dai permessi per l'assistenza ai disabili ex lege n. 104/92 - di un istituto mirante “al soddisfacimento dei bisogni affettivi e relazionali del figlio”.
La Suprema Corte, non aderendo all’interpretazione fornita dal ricorrente e richiamando – per converso - numerosi precedenti giurisprudenziali, ha ricordato in primis che nonostante l'Istituto sia qualificato come diritto potestativo, ciò non significa che esso possa essere esercitato a piacimento e senza controlli, ben potendosi configurare un abuso “allorché il diritto venga esercitato non per la cura diretta del bambino, bensì per attendere ad altra attività di lavoro, ancorché incidente positivamente sulla organizzazione economica e sociale della famiglia; ma analogo ragionamento può essere sviluppato anche nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio in cui il genitore trascuri la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività che non sia in diretta relazione con detta cura, perché ciò che conta non è tanto quel che il genitore fa nel tempo da dedicare al figlio quanto piuttosto quello che invece non fa nel tempo che avrebbe dovuto dedicare al minore”.
Sul punto, la Cassazione (n. 16207/2008) ha infatti già chiarito che “una siffatta conversione delle ore di lavoro, se pure non deve essere intesa alla stregua di una rigida sovrapponibilità temporale, non può però ammettere un'accudienza soltanto indiretta, per interposta persona, mediante il solo contributo ad una migliore organizzazione della vita familiare”.
Ove dunque, secondo la Corte, si configuri un abuso per sviamento dalla funzione propria del diritto, il datore di lavoro viene “privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente e sopporta comunque una lesione dell'affidamento da lui riposto nel medesimo”, oltre a configurarsi una “indebita percezione dell'indennità” in capo al lavoratore e “lo sviamento dell'intervento assistenziale nei confronti dell'ente di previdenza”.
Alla stregua delle esposte motivazioni, i Giudici di legittimità hanno quindi confermato la pronuncia di secondo grado, ritenendo pienamente legittimo l’operato licenziamento.
Previous Article La responsabilità dell'infermiere come professionista sanitario
Next Article Anticorruzione. Consultazione pubblica sul Piano di prevenzione 2018/2020
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top