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Notizie dalla Liguria

Io candidata alla presidenza della Regione Siciliana? No grazie, scelgo la sanità

Intervista al Vice Presidente Aiop, Barbara Cittadini

Barbara Cittadini ha deciso di resistere al fascino della politica e ha rifiutato, seppur dicendosi lusingata, la proposta di candidarsi a Presidente della Regione siciliana alla prossima tornata elettorale di novembre. Ha preferito restare al servizio dell’assistenza e delle cure ai siciliani, per dare un contributo concreto al miglioramento del sistema Salute.

Lo stigma contro la sanità privata accreditata: un caso tutto italiano

Da Sanità24, portale de IlSole24ore

In tutta Europa i grandi sistemi di welfare sanitario da decenni hanno sviluppato modelli pluralistici nella produzione ed erogazione delle prestazioni. Anche i più rigidi sistemi di tipo Beveridge utilizzano al proprio interno sempre più frequentemente gestori di attività ambulatoriali e ospedaliere di diritto privato, mentre paesi con sistemi di tipo Bismarck, come Germania e Olanda, hanno scelto da tempo di assicurare ai propri cittadini l' universalità e l' accessibilità delle cure utilizzando esclusivamente assicuratori privati (Olanda) o avviando un imponente piano di privatizzazione della gestione della rete ospedaliera (Germania).

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Notizie Aiop Nazionale

Quando è legittimo il licenziamento del dipendente che rifiuta il passaggio da part time a full time
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Quando è legittimo il licenziamento del dipendente che rifiuta il passaggio da part time a full time

Cassazione Sez. Lavoro ordinanza n. 29337 del 23 ottobre 2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

L’ordinanza in commento ha affrontato il caso relativo alla riorganizzazione aziendale che l’impresa ricorrente ha effettuato per uno stabile incremento della clientela, da cui si era originata l’esigenza di ricorrere full time alle prestazioni della dipendente impiegata a orario ridotto. A fronte del rifiuto della lavoratrice di passare al tempo pieno, la società aveva assunto un altro impiegato full time e la part timer era stata licenziata dopo un periodo di formazione al neoassunto, per soppressione della posizione lavorativa. La dipendente ha dunque proposto impugnazione e in appello il licenziamento è stato dichiarato nullo sul presupposto che esso costituisse la reazione ritorsiva del datore al rifiuto di trasformare il rapporto a tempo pieno.

L’azienda ha impugnato la sentenza in Cassazione, la quale – nel ribaltare la pronuncia di merito – ha rilevato, preliminarmente, che l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 prevede che il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, la previsione di tale disposizione non preclude la facoltà di recesso per motivo oggettivo in caso di rifiuto del part time (o viceversa del full time), ma comporta una rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell'onere della prova posto a carico di parte datoriale (v. anche Cass. n. 12244/2023).

Ed infatti ha chiarito la Corte che “in tal caso, ai fini del giustificato motivo oggettivo, occorre che sussistano o siano dimostrate dal datore di lavoro effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno (o parziale come nel caso in esame), ma solo con l'orario differente richiesto; l'avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ed il rifiuto dei medesimi; l'esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione (o aumento) dell'orario ed il licenziamento (Cass. n. 21875/2015; Cass. n. 6229/2007)”.

In buona sostanza, il rifiuto della trasformazione del rapporto di lavoro part time diventa una componente del più ampio onere della prova del datore che comprende le ragioni economiche da cui deriva la impossibilità' di continuare ad utilizzare la prestazione a tempo parziale e l'offerta del full time rifiutata, “ciò perché il licenziamento non deve essere intimato a causa del rifiuto ma a causa della impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo parziale e del rifiuto di trasformazione del rapporto in full time”.

Nel caso di specie, dunque, essendo stato provato che la sostituzione del dipendente part time con uno full time fosse l’unica soluzione organizzativa possibile per fare fronte al nuovo andamento economico dell’azienda, gli Ermellini hanno accolto il ricorso della società, cassando la senenza di secondo grado e rinviando per la decisione alla Corte di Appello in diversa composizione sulla base dei principi di diritto sopra enunciati.

 

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