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Notizie dalla Liguria

Io candidata alla presidenza della Regione Siciliana? No grazie, scelgo la sanità

Intervista al Vice Presidente Aiop, Barbara Cittadini

Barbara Cittadini ha deciso di resistere al fascino della politica e ha rifiutato, seppur dicendosi lusingata, la proposta di candidarsi a Presidente della Regione siciliana alla prossima tornata elettorale di novembre. Ha preferito restare al servizio dell’assistenza e delle cure ai siciliani, per dare un contributo concreto al miglioramento del sistema Salute.

Lo stigma contro la sanità privata accreditata: un caso tutto italiano

Da Sanità24, portale de IlSole24ore

In tutta Europa i grandi sistemi di welfare sanitario da decenni hanno sviluppato modelli pluralistici nella produzione ed erogazione delle prestazioni. Anche i più rigidi sistemi di tipo Beveridge utilizzano al proprio interno sempre più frequentemente gestori di attività ambulatoriali e ospedaliere di diritto privato, mentre paesi con sistemi di tipo Bismarck, come Germania e Olanda, hanno scelto da tempo di assicurare ai propri cittadini l' universalità e l' accessibilità delle cure utilizzando esclusivamente assicuratori privati (Olanda) o avviando un imponente piano di privatizzazione della gestione della rete ospedaliera (Germania).

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Notizie Aiop Nazionale

Medici a gettone limitazioni utilizzo: ANAC pubblica Parere
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Medici a gettone limitazioni utilizzo: ANAC pubblica Parere

Giovedì 11 luglio u.s., l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta con il Parere n. 35 in funzione consultiva, approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 24 giugno 2024, in merito ai c.d. “medici a gettone”. 

Giovedì 11 luglio u.s., l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta con il Parere n. 35 in funzione consultiva, approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 24 giugno 2024, in merito ai c.d. “medici a gettone”. 
 
In particolare, rispondendo alla richiesta di parere di un’Azienda sanitaria regionale riguardo l’affidamento in appalto dei servizi medici e infermieristici, l’Autorità ha chiarito le procedure da seguire a seguito del decreto legislativo n. 34/2023, convertito in legge 56/2023, c.d. DL Bollette. Nello specifico:
  • In base alla nuova disciplina per gli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici “le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga, solo dopo aver verificato l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario”. Tali affidamenti non possano avere durata superiore ai dodici mesi e possono essere disposti solo in favore di operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità prescritti per l’accesso a posizioni equivalenti all’interno degli enti del Servizio sanitario.  
  • Pertanto, precisa Anac, “la stazione appaltante è tenuta a dare espressa motivazione nella determina a contrarre e l'inosservanza delle disposizioni previste è valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale”.
  • Dalla lettura dell’articolato normativo, appare chiaro l’intento del legislatore di confinare l’esternalizzazione dei servizi medici ed infermieristici ad extrema ratio, percorribile solo in tassativi e straordinari casi. Le ragioni di tale scelta sono facilmente intuibili: l’affidamento in appalto dei servizi medici, fenomeno che ha visto con l’evento pandemico una notevole espansione, comporta, di norma, costi molto elevati e una minore qualità del servizio, diretta conseguenza della devoluzione ad un soggetto terzo del processo di selezione del personale medico ed infermieristico.
  • Tuttavia, per la probabile consapevolezza delle gravi carenze in organico non facilmente sopperibili e risolvibili dal Servizio sanitario e della necessità di assicurare continuità ai servizi sanitari, il legislatore, in sede di conversione del decreto, ha previsto che il regime ordinario non si applichi ai contratti già stipulati, alle procedure in corso di svolgimento e a quelle per le quali la determina a contrarre sia adottata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; nei citati casi, la durata del contratto non potrà superare i dodici mesi.
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