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Notizie dalla Liguria

#Lasanitàchevorrei

Snodi cruciali in sanità. La salute tra Diritto ed Economia

Per la prima volta il prossimo 4 marzo, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Tor Vergata, l'Aiop rappresentata dalla VicePresidente, Barbara Cittadini, presenterà il "XII Rapporto Ospedali&Salute".
Al Think tank oltre al Presidente di Ermenia, Nadio Delai, interverranno, di fronte ad una platea di studenti, autorevoli esperti in sanità espressioni di categorie pubbliche e private.

Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio-Assistenziali

La SDA Bocconi School of Management, Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano, mette a disposizione un bando di concorso, per l’assegnazione di n. 2 esoneri parziali, a favore di candidati all’Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio-Assistenziali (Ed. 15) che siano dipendenti di aziende sanitarie private associate AIOP Giovani o dell’Associazione AIOP Giovani.
Il numero di esoneri totali o parziali, nel numero massimo sopra indicato, e i criteri di assegnazione sono definiti e riconosciuti da una Commissione il cui giudizio è insindacabile e verrà comunicato al beneficiario entro la data del 10 marzo 2015.
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Notizie Aiop Nazionale

Il Green pass e il potere disciplinare del datore di lavoro
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Il Green pass e il potere disciplinare del datore di lavoro

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Com’è noto, l’art. 3 del D.L. 127/2021 ha disposto che, dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello Stato di emergenza, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, è obbligato, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. 52/21 conv. in L. 87/21.

La norma ha stabilito che, nel caso in cui il dipendente non esibisca o non sia in possesso della certificazione verde, questi sarà considerato assente ingiustificato, con perdita della retribuzione per tutte le giornate in cui non adempia all’obbligo di legge. In tal caso, dunque, potrebbe ritenersi che il lavoratore non maturi alcuna anzianità contrattuale, né convenzionale, quindi con perdita, non solo della retribuzione diretta, ma anche di quella indiretta e differita, ivi compreso il TFR.

Tuttavia, l’assenza ingiustificata per mancato possesso o esibizione del Green pass, così come disposto dal comma 6 del citato articolo, non comporta alcuna conseguenza disciplinare ai danni del lavoratore e lo stesso mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Conseguentemente, il dipendente che, nel corso di un controllo antecedente l’ingresso in struttura, versi nella situazione testè esposta, non potrà essere destinatario di alcun procedimento disciplinare, ma solo delle conseguenze economiche dettate dal suo stato di assente ingiustificato.

Diversa è invece l’ipotesi disciplinata dal successivo comma 8, ed ossia allorquando i lavoratori accedano in azienda violando l’obbligo del possesso e dell’esibizione del Green pass. Ciò potrebbe sostanzialmente accadere quando i controlli non siano generalizzati all’ingresso o quando il dipendente li abbia elusi, forzando dolosamente il divieto legale e le misure di controllo predisposte dal datore di lavoro. In tal caso, la disposizione in commento prevede l’attivazione delle procedure disciplinari, trattandosi di una violazione volontaria e consapevole delle misure di sicurezza e di controllo predisposte dal datore. La norma rinvia in tal caso ai “rispettivi ordinamenti di settore” ed ossia alle discipline sanzionatorie contenute nei Contratti collettivi di lavoro di riferimento.

Un ulteriore caso in cui il datore potrà avviare il procedimento disciplinare è individuabile nella violazione da parte del dipendente dell’ulteriore disposizione introdotta con il D.L. 139/2121 che ha previsto, in caso di richiesta del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione dell’attività, che i lavoratori siano tenuti a comunicare l’eventuale mancato possesso di Green pass con un preavviso idoneo a soddisfare le esigenze aziendali.

Al riguardo, l’espressione utilizzata dalla norma (“i lavoratori sono tenuti”) consente di ritenere che, ove vi sia una richiesta del datore di lavoro, la comunicazione della mancanza di Green pass con il preavviso richiesto costituisca un vero e proprio obbligo, la cui inosservanza si configura quindi come inadempimento, con danni all’organizzazione aziendale, e dunque sanzionabile disciplinarmente.

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