2915
Lavoratori fragili e lavoro agile
Individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità
Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale
Il D.L. 221/2021, allo stato in attesa di conversione in legge, come comunicato con nostra Circolare n. 2/2022, ha disposto la proroga fino al 28 febbraio 2022 delle disposizioni relative ai lavoratori “fragili” contenute nell’art. 26, comma 2-bis, del D.L. 18/2020.
Il comma 2-bis dell’art. 26 sopracitato dispone, in particolare, che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, svolgano di norma l’attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti.
Orbene, il D.L. 221/2021, come segnalato a tutti i nostri associati con la Circolare citata in premessa, non si è limitato a prorogare sic e simpliciter la disciplina sopra richiamata ma ha demandato a successivo decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, l’individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali la prestazione lavorativa sarà normalmente svolta in modalità agile, nei termini sopra descritti.
Il decreto, che avrebbe dovuto essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 221/2021, ovvero il 24 gennaio 2022, è stato firmato dai Ministri Speranza, Orlando e Brunetta il 4 febbraio u.s. ed è stato pubblicato nella G.U. 11 febbraio 2022, n. 35.
Nel provvedimento, in particolare, sono state individuate le patologie e le condizioni, la cui esistenza dovrà essere certificata dal medico di medicina generale del lavoro, in presenza delle quali la prestazione lavorativa sarà normalmente svolta in modalità agile ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.L. 221/2022. L’elenco delle patologie e delle condizioni sopradette, per conoscere le quali rimandiamo alla lettura del decreto, è diviso secondo due macroaree nelle quale sono ricomprese le patologie e le condizioni (a) indipendenti dallo stato vaccinale e quelle che (b) richiedono la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari.