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Notizie dalla Liguria

L'eco sulla stampa dell'appello Aiop rivolto a Matteo Renzi e a Beatrice Lorenzin

A seguito dell'invio del comunicato stampa che riportava la posizione espressa dal Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, in merito alla proposta avanzata dalle Regioni che conterrebbe un taglio di 350 milioni di euro all'ospedalità privata accreditata, vi riportiamo di seguito la raccolta di tutti gli articoli usciti sino ad oggi sulle principali testate nazionali e regionali e suoi principali siti online.

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

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Notizie Aiop Nazionale

COVID 19 - App di contact tracing e di telemedicina
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COVID 19 - App di contact tracing e di telemedicina

Chiarimenti del Garante

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

Il Garante per la protezione dei dati personali, come comunicato con nostre Circolari nn. 128 e 131, ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale delle FAQ, liberamente consultabili al seguente link ed in constante aggiornamento, al fine di fornire chiarimenti a dubbi ed indirizzare, imprese pubbliche e private, ad un corretto trattamento dei dati personali durante l’emergenza COVID-19.

Le FAQ, ispirate a reclami, segnalazioni e quesiti ricevuti dall’Autorità contengono indicazioni di carattere generale su problematiche connesse all’emergenza Coronavirus in vari contesti, sanità, lavoro pubblico e privato, sperimentazione clinica e ricerca medica, enti locali, e scuola, al quale si è aggiunto da ultimo quello delle App di contact tracing.

L’Autorità, lo scoro 13 luglio, infatti, ha aggiornato le dette FAQ, chiarendo la base giuridica per il sistema nazionale di tracciamento digitale dei contatti (contact tracing), di cui vi abbiamo informato con Informaiop n. 353, la non obbligatorietà dell’App Immuni, scelta - come noto - dal Governo italiano come strumento per coadiuvare il contact tracing tradizionale nel contrasto dell’epidemia che ha colpito il nostro Paese (cfr. Informaiop n. 356), e l’assenza di conseguenze per l’interessato in caso di mancata installazione dell’app; tanto è vero che, chiarisce il Garante, le Regioni non possono condizionare l’accesso sul territorio all’installazione di un’app.

Il Garante, infine, evidenzia, come allo stato, la funzionalità di contact tracing sia disciplinata unicamente dall’art. 6 del D.L. 28/2020, convertito con la Legge 70/2020, precisando, comunque, che il datore di lavoro ben potrebbe ricorrere, al fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro, all’utilizzo di applicativi – disponibili sul mercato - che non comportano il trattamento dei dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili (applicazioni che effettuano il conteggio del numero delle persone che entrano ed escono da un determinato luogo, attivando un “semaforo rosso” al superamento di un prestabilito numero di persone contemporaneamente presenti; funzioni di taluni dispositivi indossabili che emettono un avviso sonoro o una vibrazione in caso di superamento della soglia di distanziamento fisico prestabilita (dunque senza tracciare chi indossa il dispositivo e senza registrare alcuna informazione); applicativi collegati ai tornelli di ingresso che, attraverso un rilevatore di immagini, consentono l’accesso solo a persone che indossano una mascherina senza registrare alcuna immagine o altra informazione).

In tale contesto, inoltre, l’Autorità coglie l’occasione per intervenire in tema di App di telemedicina, utilizzabili per il contrasto al COVID-19 dalle strutture sanitarie, precisando che, laddove le stesse intendano avvalersi di strumenti telematici (App di telediagnosi, teleconsulto, teleassistenza e telemonitoraggio utilizzabili dal personale medico) per effettuare diagnosi o terapie a distanza, non dovranno richiedere all’interessato uno specifico consenso al trattamento dei dati personali, in quanto si tratta di una diversa modalità di svolgimento del rapporto medico-paziente (cfr. art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del GDPR); saranno, invece, comunque, tenute, in qualità di titolari del trattamento, ad (i) effettuare la valutazione di impatto e (ii) fornire un’informativa completa con riferimento al trattamento dei dati effettuato attraverso la predetta App, nonché ad (iii) assicurare il rispetto dei principi di integrità, riservatezza ed esattezza dei dati trattati anche attraverso la specifica modalità di trattamento.

Il Servizio Sanitario nazionale, ad ogni buon conto, chiarisce il Garante, non potrà in alcun modo subordinare l’erogazione delle prestazioni sanitarie all’installazione dell’App di telemedicina.

Le App diverse da quelle di telemedicina o, comunque, non strettamente necessarie alla cura (App divulgative, App per la raccolta di informazioni sullo stato di salute della popolazione di un dato territorio), precisa, invece, l’Autorità, potranno essere utilizzate solo previo consenso libero, specifico, esplicito e informato dell’interessato.

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