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Notizie dalla Liguria

L'eco sulla stampa dell'appello Aiop rivolto a Matteo Renzi e a Beatrice Lorenzin

A seguito dell'invio del comunicato stampa che riportava la posizione espressa dal Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, in merito alla proposta avanzata dalle Regioni che conterrebbe un taglio di 350 milioni di euro all'ospedalità privata accreditata, vi riportiamo di seguito la raccolta di tutti gli articoli usciti sino ad oggi sulle principali testate nazionali e regionali e suoi principali siti online.

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

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Notizie Aiop Nazionale

La responsabilità del datore di lavoro sull’infortunio
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La responsabilità del datore di lavoro sull’infortunio

Corte di Cassazione, Sentenza n. 1683 del 17 gennaio 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della responsabilità del datore di lavoro nel verificarsi degli infortuni sul lavoro, rammentando come sia onere dell’azienda provvedere ad elevare tempestivamente contestazione disciplinare in caso di condotte scorrette astrattamente idonee a cagionare l’evento lesivo e comminare una sanzione disciplinare connaturata alla gravità del fatto contestato.
Ed invero, con la riforma operata dal D.lgs. 81/2008 è stato posto in primo piano l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro nei casi in cui il dipendente abbia violato le norme e le disposizioni aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Già in passato la giurisprudenza di legittimità aveva annoverato tali condotte come ipotesi di esercizio doveroso dell’azione disciplinare ma, recentemente, la Cassazione ha espresso un ulteriore orientamento di particolare rilievo in ordine all'entità della sanzione.
Infatti, nel caso che ci occupa, dagli accertamenti compiuti dal Giudice di merito, era emerso come la causa dell’infortunio fosse ascrivibile a determinate procedure di lavoro scorrette che il lavoratore infortunato e i suoi colleghi eseguivano sul luogo di lavoro, le quali, tuttavia, avevano dato luogo esclusivamente ad un rimprovero verbale ad opera del preposto.
La Suprema Corte, pur ritenendo provata la disapprovazione di parte datoriale, evidenziava come, in assenza dell’instaurazione di un formale procedimento disciplinare a carico del lavoratore, era da ritenersi “quindi dimostrato che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, non si era attenuto alle disposizioni di legge, tollerando una prassi particolarmente pericolosa per gli addetti e suggerita dalla società, non predisponendo le opportune precauzioni per scongiurarne l'utilizzo nonché non sorvegliando l'operato dei dipendenti” e, per l’effetto, confermava la condanna dello stesso a cinque mesi di reclusione.
Pertanto, occorre prendere atto che la giurisprudenza di legittimità attribuisce un particolare rilievo all’entità della sanzione disciplinare irrogata, che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro, dovrà essere proporzionata alla condotta del lavoratore la quale, secondo il ragionamento dei giudici, è connaturata da una maggiore gravità quando sono violate le norme e le disposizioni aziendali in materia antinfortunistica.
Alla luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte, pare opportuno che le aziende, ove ravvisino delle violazioni delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, dapprima provvedano tempestivamente ad elevare contestazione dell’episodio ai soggetti responsabili e, all’esito delle giustificazioni, emettano un provvedimento ponderato sulla base dell’importanza dell’addebito e del grado di colpa dei lavoratori, ciò - come detto - al fine di evitare di vedersi addebitata la responsabilità dell’infortunio occorso al lavoratore.
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