Search
× Search

Notizie dalla Liguria

L'eco sulla stampa dell'appello Aiop rivolto a Matteo Renzi e a Beatrice Lorenzin

A seguito dell'invio del comunicato stampa che riportava la posizione espressa dal Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, in merito alla proposta avanzata dalle Regioni che conterrebbe un taglio di 350 milioni di euro all'ospedalità privata accreditata, vi riportiamo di seguito la raccolta di tutti gli articoli usciti sino ad oggi sulle principali testate nazionali e regionali e suoi principali siti online.

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

RSS
First2223242526272931

Notizie Aiop Nazionale

I requisiti del licenziamento per scarso rendimento
10481

I requisiti del licenziamento per scarso rendimento

Corte di Cassazione Sezione Lavoro sentenza n. 26676 del 10 novembre 2017

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Cassazione, nella pronuncia in esame, affronta il caso di un licenziamento per scarso rendimento, fattispecie questa ad oggi non oggetto di alcuna disciplina legislativa, ma interamente frutto dell'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi sul tema.
Con la richiamata sentenza, gli Ermellini, pur sancendo l’inammissibilità del ricorso, tengono a ribadire alcuni concetti cardine in tema di “scarso rendimento”, stigmatizzando come, in ragione dell’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, detto licenziamento è legittimo solo allorquando siano rispettati due requisiti, ed ossia l'esistenza di una notevole sproporzione tra gli obiettivi assegnati al lavoratore e i risultati da quest'ultimo conseguiti, tenendo conto del rendimento medio registrato da altri dipendenti in analoghe funzioni e che la sproporzione tra i risultati attesi e quelli conseguiti sia imputabile al lavoratore, nel senso che la scarsa produttività deve essere frutto di un colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul lavoratore e non sia invece ascrivibile all'organizzazione del lavoro o ad altri fattori.
In caso di contezioso, spetta dunque al datore di lavoro l'onere di dimostrare in maniera stringente la sussistenza dei requisiti di cui sopra.
Detta impostazione particolarmente restrittiva, è dunque una diretta conseguenza del fatto che il licenziamento per scarso rendimento viene generalmente ricondotto nell'ambito del licenziamento disciplinare, poiché connesso ad un inadempimento del lavoratore agli obblighi sullo stesso gravanti in virtù del rapporto di lavoro.
Tuttavia, non possiamo esimerci dal rilevare – così come peraltro già segnalato in altri commenti – che vi sono alcune pronunce, tra cui la n. 18678/14, che hanno invece ricondotto il licenziamento per scarso rendimento nell'ambito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non ritenendo quindi necessario l'accertamento di una specifica responsabilità del lavoratore, ciò in quanto, a prescindere dalla ricorrenza di un inadempimento imputabile, la prestazione di lavoro risultava essere oggettivamente non più di interesse per il datore di lavoro. E’ infatti il caso della sentenza del 2014 sopra richiamata che ha ritenuto legittimo il recesso per giustificato motivo oggettivo intimato a carico di un lavoratore, il quale, pur senza superare il periodo di comporto, aveva accumulato numerose assenze per malattia, tutte di breve durata (e tutte, di per sé, perfettamente legittime), c.d. a “macchia di leopardo”, ma verificatesi con modalità tali da incidere negativamente sull'attività produttiva e sull'organizzazione del lavoro, integrando, quindi, i presupposti del licenziamento per ragioni oggettive. Ovviamente, anche in questa ipotesi, in caso di contestazione, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza di tali presupposti.
Previous Article Il XV Rapporto Ospedali&Salute presentato all'Università Ca' Foscari
Next Article Consenso informato. Il paziente deve provare il nesso causale
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top