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Notizie dalla Liguria

Il Presidente Cittadini e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 5 giugno, Barbara Cittadini e il Direttore, Filippo Leonardi, hanno incontrato ad Arco di Trento gli associati Aiop delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i loro Presidenti provinciali, Carlo Stefenelli e Paolo Bonvicini.
La Presidente Cittadini ha sottolineato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste, che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede nazionale é quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.

#insieme

Relazione del Presidente nazionale, Barbara Cittadini

La 55 Assemblea nazionale AIOP, che si è tenuta l’ultimo giorno dei lavori assembleari di Como, è stata l’occasione per la Presidente Barbara Cittadini di inviare un messaggio: lavorando insieme, realmente e concretamente, è possibile programmare e realizzare un percorso di crescita e sviluppo.
Nella sua relazione, Cittadini ha descritto prima di tutto lo scenario nel quale ha lavorato, insieme alla Squadra dell’Esecutivo, dal primo giorno del suo insediamento, ricordando che le elezioni politiche del 2018 hanno rappresentato un incontrovertibile cambiamento del quadro parlamentare che, a sua volta, hanno rotto alcuni degli schemi ai quali tutti eravamo abituati.

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Notizie Aiop Nazionale

Lavoratori fragili e lavoro agile
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Lavoratori fragili e lavoro agile

Individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità

Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale

Il D.L. 221/2021, allo stato in attesa di conversione in legge, come comunicato con nostra Circolare n. 2/2022, ha disposto la proroga fino al 28 febbraio 2022 delle disposizioni relative ai lavoratori “fragili” contenute nell’art. 26, comma 2-bis, del D.L. 18/2020.

Il comma 2-bis dell’art. 26 sopracitato dispone, in particolare, che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, svolgano di norma l’attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti.

Orbene, il D.L. 221/2021, come segnalato a tutti i nostri associati con la Circolare citata in premessa, non si è limitato a prorogare sic e simpliciter la disciplina sopra richiamata ma ha demandato a successivo decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, l’individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali la prestazione lavorativa sarà normalmente svolta in modalità agile, nei termini sopra descritti.

Il decreto, che avrebbe dovuto essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 221/2021, ovvero il 24 gennaio 2022, è stato firmato dai Ministri Speranza, Orlando e Brunetta il 4 febbraio u.s. ed è stato pubblicato nella G.U. 11 febbraio 2022, n. 35.

Nel provvedimento, in particolare, sono state individuate le patologie e le condizioni, la cui esistenza dovrà essere certificata dal medico di medicina generale del lavoro, in presenza delle quali la prestazione lavorativa sarà normalmente svolta in modalità agile ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.L. 221/2022. L’elenco delle patologie e delle condizioni sopradette, per conoscere le quali rimandiamo alla lettura del decreto, è diviso secondo due macroaree nelle quale sono ricomprese le patologie e le condizioni (a) indipendenti dallo stato vaccinale e quelle che (b) richiedono la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari.

 

 

 

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