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Notizie dalla Liguria

Il Presidente Cittadini e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 5 giugno, Barbara Cittadini e il Direttore, Filippo Leonardi, hanno incontrato ad Arco di Trento gli associati Aiop delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i loro Presidenti provinciali, Carlo Stefenelli e Paolo Bonvicini.
La Presidente Cittadini ha sottolineato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste, che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede nazionale é quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.

#insieme

Relazione del Presidente nazionale, Barbara Cittadini

La 55 Assemblea nazionale AIOP, che si è tenuta l’ultimo giorno dei lavori assembleari di Como, è stata l’occasione per la Presidente Barbara Cittadini di inviare un messaggio: lavorando insieme, realmente e concretamente, è possibile programmare e realizzare un percorso di crescita e sviluppo.
Nella sua relazione, Cittadini ha descritto prima di tutto lo scenario nel quale ha lavorato, insieme alla Squadra dell’Esecutivo, dal primo giorno del suo insediamento, ricordando che le elezioni politiche del 2018 hanno rappresentato un incontrovertibile cambiamento del quadro parlamentare che, a sua volta, hanno rotto alcuni degli schemi ai quali tutti eravamo abituati.

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Notizie Aiop Nazionale

Il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro può essere richiesto anche in assenza di procedimento disciplinare
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Il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro può essere richiesto anche in assenza di procedimento disciplinare

Cass. Sez. Lavoro ordinanza n. 27940 del 4 ottobre 2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La recente pronuncia oggi commentata affronta il caso di una Banca, datrice di lavoro, la quale ricorreva giudizialmente nei confronti di un suo dipendente al fine di chiedere il pagamento della somma di € 117.228,50, a titolo di risarcimento del danno, per avere questi, nella sua qualità di direttore di filiale, omesso di custodire alcuni documenti consacranti il contratto di prestito accordato ad una società, rimasta inadempiente rispetto alla restituzione dello stesso. Tale inadempienza aveva impedito alla banca di insinuarsi al passivo fallimentare della società cliente.

Si opponeva il lavoratore, assumendo che, non avendo la Banca agito disciplinarmente nei suoi confronti (“nel caso in esame alla iniziale contestazione non era seguito nessun provvedimento disciplinare”), ciò escludesse anche le relative richieste risarcitorie. Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello di Ancona accoglievano la domanda del datore, sul presupposto che fosse ininfluente l’aver esperito o meno l’azione disciplinare.

La Cassazione – nel confermare le pronunce di merito – ha rilevato, preliminarmente, che le azioni disciplinari e di risarcimento del danno “si pongono su piani distinti, indipendenti l'uno dall'altro”. Ciò in quanto la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni e  “e ciò tanto più nel caso in cui il medesimo, quale dirigente di un istituto di credito in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un "alter ego", occupi una posizione di particolare responsabilità, collocandosi al vertice dell'organizzazione aziendale e svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell'azienda (Cass. n. 394/2009; Cass. n. 8702/2000; Cass. n. 2097/18)”.

Per la Cassazione, dunque, l'esistenza di fatti accertati, anche se non censurati sotto il profilo disciplinare, può comunque determinare il diritto al risarcimento del danno provocato, poiché “l'interesse perseguito dal datore è costituito dal ripristino della situazione patrimoniale lesa”. In tale prospettiva la scelta di non far conseguire provvedimenti disciplinari è stata dunque - secondo la Corte – “legittimamente assunta dal datore di lavoro che non valuti sanzionabile la condotta”.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la debenza della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno.

 

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