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Notizie dalla Liguria

Il Presidente Cittadini e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 5 giugno, Barbara Cittadini e il Direttore, Filippo Leonardi, hanno incontrato ad Arco di Trento gli associati Aiop delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i loro Presidenti provinciali, Carlo Stefenelli e Paolo Bonvicini.
La Presidente Cittadini ha sottolineato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste, che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede nazionale é quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.

#insieme

Relazione del Presidente nazionale, Barbara Cittadini

La 55 Assemblea nazionale AIOP, che si è tenuta l’ultimo giorno dei lavori assembleari di Como, è stata l’occasione per la Presidente Barbara Cittadini di inviare un messaggio: lavorando insieme, realmente e concretamente, è possibile programmare e realizzare un percorso di crescita e sviluppo.
Nella sua relazione, Cittadini ha descritto prima di tutto lo scenario nel quale ha lavorato, insieme alla Squadra dell’Esecutivo, dal primo giorno del suo insediamento, ricordando che le elezioni politiche del 2018 hanno rappresentato un incontrovertibile cambiamento del quadro parlamentare che, a sua volta, hanno rotto alcuni degli schemi ai quali tutti eravamo abituati.

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Notizie Aiop Nazionale

Le direttive di carattere generale non determinano la subordinazione del medico
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Le direttive di carattere generale non determinano la subordinazione del medico

Tribunale di Roma Sez. Lavoro sentenza n. 4593 del 18 maggio 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale  

 

L’interessante pronuncia in commento affronta il caso di un medico geriatra, che ricorreva nei confronti di una struttura sanitaria romana, con la quale aveva instaurato un rapporto di lavoro autonomo, affinché venisse accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto, con consequenziale reintegrazione nel posto di lavoro con mansioni di responsabile medico di reparto e, in subordine, con condanna della società convenuta al pagamento di differenze retributive oltre al risarcimento del danno per l’asserita illegittima estromissione dal rapporto di lavoro subordinato sino alla effettiva reintegrazione.

Si costituiva in giudizio la Casa di Cura contestando l’avversa pretesa e deducendo che la lavoratrice aveva sempre lavorato in regime libero-professionale, fornendo le proprie disponibilità alla copertura di uno più turni, essendo libera di allontanarsi dalla Casa di Cura in qualunque momento, senza bisogno di autorizzazione, non dovendo giustificare la propria assenza. Precisava altresì la convenuta società che la professionista non era sottoposta a ordini o disposizioni, dovendo soltanto rapportarsi con il direttore sanitario per questioni mediche.

Il Tribunale di Roma, espletata adeguata istruttoria, riteneva di rigettare il ricorso. Motivava la propria decisione, evidenziando innanzitutto che “la Suprema Corte ha costantemente individuato l’elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad altre forme di collaborazione, nella subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro da intendersi quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta sui diversi piani della eterodirezione, del controllo e della potestà disciplinare e che si sostanzia in una vera e propria limitazione della libertà del lavoratore laddove ad ulteriori elementi quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione può essere attribuito carattere meramente indiziario ma non certo determinante (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858)”, aderendo dunque all’orientamento giurisprudenziale meno restrittivo.

Entrando poi nell’ambito sanitario, il Giudicante specificava che “la giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha osservato, proprio con riferimento ad analoga fattispecie di collaborazione professionale avente ad oggetto lo svolgimento di attività di fisioterapista che “anche in tale rapporto sussistono poteri di eteroconformazione e di controllo ed obblighi di diligenza e di osservanza delle istruzioni nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto” precisando, altresì, “che il potere gerarchico e direttivo non può, tuttavia, esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. [..] Cass.sent.n.29646\2018”.

Essendo dunque emerso dalla prova espletata che “i medici in autonomia fornivano alla direzione sanitaria il “planning” con cui veniva decisa la copertura della guardia medica H24... in caso di assenza la ricorrente doveva avvisare il direttore sanitario su come intendeva coprire il turno e provvedeva ella a chiamare il sostituito“ (teste …) e, ancora “i medici si organizzavano tra di loro ...mi risulta che in caso di assenza i medici si accordavano tra di loro” (….)..“in caso di assenza la ricorrente non era tenuta a giustificare ma si avvisava semplicemente...preciso che eravamo liberissimi di entrare ed uscire dalla struttura previo avviso e non dovevamo chiedere il relativo permesso...io potevo prendere le ferie quando volevo...che io ricordi la ricorrente non è mai stata sottoposta a procedimento disciplinare”, esaminata la documentazione prodotta dalla struttura, il Tribunale rigettava il ricorso proposto dalla lavoratrice, confermando la piena autonomia nello svolgimento dell’attività professionale espletata dal medico in favore della resistente.

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