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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

Valutazione e pianificazione del Rischio Clinico, Sanitario e Assicurativo
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Valutazione e pianificazione del Rischio Clinico, Sanitario e Assicurativo

Il decreto attuativo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, ora alla firma del Ministro, apporterà importanti novità in termini assicurativi e di gestione del rischio

Ultimo miglio per il decreto attuativo della Legge 24/17, cosiddetta Legge Gelli-Bianco, sulla gestione del rischio clinico e sanitario.

Il decreto attuativo della legge sull’obbligo assicurativo per la responsabilità civile delle strutture sanitarie e socio-sanitarie è prossimo ad essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Le novità introdotte sono molteplici e riguardano anche, ma non solo, gli aspetti assicurativi. In particolare sono stati definiti:

  • i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie
  • le operatività delle “analoghe misure” (c.d. autoassicurazione): fondo rischi e fondo riserva sinistri, secondo specifiche condizioni di definizione, utilizzo e certificazione
  • gli obblighi di pubblicità e trasparenza dei dati in relazione all’attività di risk management e alle coperture assicurative
  • la costituzione del Comitato Sinistri che deve essere composto da medico legale, loss adjuster, avvocato, responsabile, risk management
  • l’adozione di uno strumento di valutazione del rischio (Risk Assessment) che su base annuale verifichi l’adeguatezza e l’efficacia dei processi di miglioramento.

Alcune innovazioni in pillole introdotte dall’entrata in vigore del decreto

La Legge ed il Decreto Attuativo si pongono l’obiettivo di valorizzare il sistema di prevenzione del rischio sanitario nell'ottica della corretta attuazione delle attività di Risk Management.

 

Prevedono inoltre precisi vincoli per le Compagnie di Assicurazione quali ad esempio:

  • obbligo di tenere indenne la struttura per danni arrecati a Terzi dal personale a qualunque titolo operante, siano dipendenti o liberi professionisti, garantendo quindi la copertura della responsabilità contrattuale che extracontrattuale
  • variazione in diminuzione del premio di polizza in relazione alle azioni intraprese per la gestione del rischio e di analisi sistemica degli incidenti
  • rinuncia al diritto di recesso in caso di denuncia di un sinistro

Le strutture sanitarie possono ricorrere, in alternativa al contratto di assicurazione, alle “analoghe misure”. Devono quindi costituire due fondi distinti e interoperanti, stabiliti tecnicamente: il Fondo rischi e il Fondo riserva sinistri.

Tali Fondi con applicazione delle norme sulla impignorabilità delle somme dovute in via definitiva a titolo di risarcimento del danno, devono essere obbligatoriamente certificati, in termini di congruità degli accantonamenti, da parte del revisore legale o del collegio sindacale.

La struttura sanitaria deve inoltre istituire al proprio interno la funzione di valutazione dei sinistri (CVS) anche ai fini del corretto inserimento delle poste in bilancio per i Fondi di garanzia.

Le competenze minime obbligatorie, interne o esterne, che la struttura deve garantire sono le seguenti: a) medicina legale; b) “loss adjuster”; c) professionista area legale; d) “risk management”.

Ulteriore importante novità introdotta dal decreto riguarda l’obbligatorietà per tutte le strutture sanitarie di monitorare costantemente l’andamento del rischio in ottica prospettica attuando annualmente una valutazione (Risk Assessment), un’analisi delle criticità, un piano di adeguamento e un controllo sulle azioni correttive per verificarne gli effetti in un’ottica di miglioramento e aggiornamento continuo.

 

Ma quanto vale il rischio da assicurare?

La scelta consapevole tra assicurazione o analoghe misure con verifica preventiva degli oneri è quindi imprescindibile per poter garantire una corretta allocazione delle risorse.

La Divisione Sanità di ASSITECA, delineando e condividendo un efficace ed efficiente programma di Clinical Risk Management, analizza, personalizza e implementa le attività di controllo del rischio attuando pratiche di protezione e prevenzione innovative e flessibili secondo un modello di gestione integrata, individuando per la tutela delle strutture la migliore soluzione tra assicurazione, analoghe misure o l’adozione di una soluzione innovativa (c.d. “sistema misto”).

 

ASSITECA S.p.A.

Enzo Grilli - Direttore Divisione Sanità | Mobile 340 137 8680

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