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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

Cassazione Civile Sez. Lavoro Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34425
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Cassazione Civile Sez. Lavoro Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34425

La contestazione non è generica se il dipendente ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

La pronuncia in commento affronta un argomento che, sovente, emerge nell’ambito dei procedimenti disciplinari, poiché sollevata dai lavoratori, ed ossia l’asserita genericità della contestazione, volta a caducare l’intero procedimento disciplinare.

Orbene, nel caso affrontato (licenziamento di una dirigente), il Tribunale di Roma condannava il datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista per i dirigenti, quantificata in complessivi 12 mesi di retribuzione globale di fatto, alla luce della genericità della contestazione disciplinare mossa alla lavoratrice, non avendo -tra l’altro - il datore messo a disposizione di quest’ultima l’integrale documentazione ispettiva.

La Corte di Appello di Roma, in sede di reclamo, riformava in toto la pronuncia, sostenendo la piena legittimità della risoluzione e l’infondatezza dell’eccezione di genericità sollevata da controparte. L’ex dipendente proponeva dunque ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, con l’ordinanza in oggetto, ha respinto le doglianze mosse dalla ricorrente, evidenziando,  quanto alla specificità dell’addebito, che “la sua previa contestazione, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite (come nella specie) le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.”.

Ha altresì sancito che, per ritenere integrata la violazione del principio di specificità, è comunque necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del
lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione ( “nella specie la U. risulta essersi difesa adeguatamente rispetto agli addebiti, sicché non può ritenersi sussistere alcuna genericità della contestazione”).

Dal tenore della pronuncia è dato evincersi come i Giudici di legittimità abbiano ritenuto che, in tema di sanzioni disciplinari a carico del lavoratore subordinato, il canone della specificità, nella contestazione dell'addebito, non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Quanto poi alla produzione documentale nell’ambito del procedimento disciplinare, è opportuno segnalare, che la Cassazione, tra i più recenti orientamenti, ha statuito che, nel caso in cui nella contestazione disciplinare siano descritte in modo dettagliato e specifico le condotte ascritte al lavoratore, il datore non sarebbe tenuto a soddisfare la richiesta di esibizione documentale del dipendente, poiché il diritto di difesa di quest’ultimo non sarebbe leso (si veda, tra le varie, Corte di cassazione, sentenza 15966/2017).

 

 

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