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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

Anche al lavoratore dimissionario in ragione del trasferimento oltre i 50 km compete la Naspi
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Anche al lavoratore dimissionario in ragione del trasferimento oltre i 50 km compete la Naspi

Tribunale di Torino Sezione lavoro sentenza n. 429 del 27 aprile 2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di una lavoratrice, dimessasi per giusta causa stante il trasferimento ad una unità produttiva distante oltre 50 km rispetto alla sua residenza, alla quale l’INPS ha rigettato la richiesta di accedere alla Naspi. Nello specifico, l’istituto, richiamando il messaggio n. 369/2018, ha rilevato che, per poter accedere all’indennità Naspi, la cessazione del rapporto deve avvenire per risoluzione consensuale. Diversamente, sempre a parere dell’INPS, in caso di dimissioni per giusta causa, è necessario che il dipendente provi che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Pertanto, in caso di dimissioni il lavoratore potrà accedere alla Naspi solo se correda la relativa domanda con documentazione (quale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., nonché ogni altro documento idoneo) impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

La lavoratrice, ritenendo illegittimo tale provvedimento di rigetto, ha evocato in giudizio l’INPS al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto a percepire la NASPI.

Il Tribunale di Torino, nell’accogliere il ricorso, ha disatteso la prassi dell’INPS, così come definita nel messaggio n. 369/2018, anche alla luce della normativa di riferimento, ed ossia del D.Lgs. n. 22/2015, che ha posto quale requisito fondamentale per l’accesso al trattamento Naspi (oltre a quello lavorativo e contributivo) la perdita involontaria dell’occupazione. Sul punto il Tribunale di primo grado rileva che, al fine di valutare se il lavoratore abbia “perduto involontariamente l’occupazione, occorre verificare se la scelta di dimettersi sia frutto di una decisione spontanea e volontaria del lavoratore oppure indotta da notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede imposto dal datore di lavoro”.

Prosegue quindi il Giudice, sostenendo che “è lo stesso Istituto che ritiene che il trasferimento ad altra sede dell'azienda, distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici, configuri una notevole variazione delle condizioni di lavoro. Notevole variazione delle condizioni di lavoro che rende involontaria la perdita dell'occupazione e radica il diritto alla prestazione anche in ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; ipotesi, quest’ultima, in cui la perdita dell’occupazione dipende (anche) dalla scelta volontaria del lavoratore”.

Pertanto, secondo il Tribunale, le dimissioni rassegnate dalla citata lavoratrice devono ritenersi involontarie “perché determinate da una condotta datoriale che ha reso obbligata la scelta del dipendente, di qui la ricorrenza nella fattispecie in esame del requisito della “perdita involontaria” dell’occupazione”.

Su tali presupposti, il Tribunale ha quindi accolto il ricorso della lavoratrice e riconosciuto il diritto della medesima all’indennità di disoccupazione.

 

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