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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

Il blocco dei licenziamenti e l’inidoneità sopravvenuta
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Il blocco dei licenziamenti e l’inidoneità sopravvenuta

Nota INL prot. n. 2849 del 3 aprile 2020

Con l’art. 46 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020, il Legislatore, al fine di evitare che la crisi pandemica in atto si traducesse in un drastico calo del tasso generale di occupazione, è intervenuto paralizzando per 60 giorni tutte le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sia collettive che individuali.
Successivamente, l’art. 80 del DL n. 34 del 19 maggio 2020, nel confermare la predetta disposizione legislativa, ha prorogato sino al 17 agosto, ovvero per un totale di 5 mesi, la vigenza del cd. blocco dei licenziamenti, impedendo alle aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dai contratti per giustificato motivo oggettivo o effettuare licenziamenti collettivi, a pena di nullità.
Con la nota in commento, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che, a sua opinione, tale prescrizione debba applicarsi anche ai licenziamenti determinati dall’inidoneità sopravvenuta alla mansione del lavoratore, atteso che, in tale ipotesi, sussisterebbe l’obbligo del datore di lavoro della “verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale” (ovvero il c.d. obbligo di repechage).
A parere dell’Ispettorato dunque, il predetto obbligo renderebbe la fattispecie in esame “del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta”.
Sulla scorta di tale argomentazione, l’INL ritiene dunque che la disciplina prevista dal citato art. 46 del D.L. n. 18/2020, così come convertito, e successivo D.L., debba essere applicata anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione che, pertanto, non potranno essere intimati sino al 17 agosto 2020.
Si segnala tuttavia, come il percorso argomentativo sembra essere viziato per due ordini di ragioni.
In primo luogo, come già cennato, la previsione di cui all’art. 46 del D.L. n. 18/2020 trova la propria ratio nella volontà del Legislatore di evitare che la crisi pandemica in atto determini un drastico calo del tasso generale di occupazione, di tal che, essendo l’ipotesi di inidoneità alla mansione del tutto indipendente dall’emergenza epidemiologica in atto, sembrerebbe doversi escludere l’applicazione della disciplina emergenziale.
Inoltre, la lettura dell’Ispettorato del Lavoro pare non trovare conforto nei successivi interventi legislativi e, in particolare, nell’art. 83 del D.L. n. 23/2020 che, nel trattare l’inidoneità alla mansione dei lavoratori cd. “fragili”, al comma 3 espressamente dispone che “l’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”.
Pertanto, avendo il legislatore precluso all’azienda la possibilità di risolvere il rapporto in tale specifico caso di inidoneità alla mansione, ha con ciò confermato la possibilità di procedere al licenziamento nei casi di inidoneità diversi da quello in esame.
Alla luce dei predetti contrasti, sebbene appaia sconsigliabile operare, in detto momento storico, licenziamenti per inidoneità alla mansione, pare opportuno che l’Ispettorato del Lavoro riveda la propria posizione, uniformandola alle più recenti disposizioni di legge.

Per leggere la nota INL prot. n. 2849 del 3 aprile 2020 CLICCA QUI

 

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