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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

Il modello di attuazione in Italia delle misure di contenimento del contagio
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Il modello di attuazione in Italia delle misure di contenimento del contagio

D.L. 6/2020 e D.L. 19/2020

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

La dichiarazione dello stato di emergenza connesso al rischio sanitario, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio u.s., ha portato con sé il proliferare, nel nostro Paese, di ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, volte principalmente ad organizzare ed effettuare interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione (d.lgs. 1/2018), ed ordinanze contingibili ed urgenti, assunte dal Ministro della salute, dai Presidenti Regionali e dai Sindaci, in quanto misure previste dal nostro ordinamento per la specifica esigenza di gestione dell’emergenza sanitaria (legge 833/1978, d.lgs. 112/1998 e d.lgs. 267/2000).

In tale contesto, inoltre, sono intervenuti, attesa la natura delle misure individuate dal nostro Governo per affrontare l’emergenza sanitaria in corso, limitative di diritti e libertà costituzionali ai fini di tutela della salute, sancita anch’essa, a livello costituzionale, come diritto fondamentale dell’individuo e della collettività (art. 32) – due tra tutte la circolazione ed il soggiorno nel nostro territorio (art. 16) e l’iniziativa economia privata (art. 41) – molteplici decreti legge, atti ad affrontare casi straordinari di necessità ed urgenza, taluni dei quali, tra l’altro, attualmente abrogati ed altri ancora in attesa di conversione.

Il D.L. del 23 febbraio 2020, n. 6, è stato il primo testo normativo adottato dal Governo per disciplinare, in particolare, le modalità di attuazione delle misure di gestione dell’emergenza, individuando, altresì, le singole misure che le autorità competenti potevano anche adottare nel caso in cui fosse risultata positiva, in una specifica area geografica del territorio italiano, almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o, comunque, nel quale si fosse registrato un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio (cfr. Circolare Aiop 33/2020).

Il modello di attuazione delle misure di contenimento del contagio, nel nostro territorio, disegnato dal richiamato D.L. prevedeva, principalmente, l’adozione delle misure di contenimento e gestione del contagio, adeguate e proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica, obbligatoria nel caso si fossero individuati i casi suddetti, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, e, solo nelle more dell’adozione di tali decreti, in casi di estrema necessità ed urgenza, l’adozione, ai sensi della normativa vigente (legge 833/1978, d.lgs. 112/1998 e d.lgs. 267/2000), delle dette misure da parte del Ministro della Salute e dei Presidente Regionali e dei Sindaci.

Il D.L. del 23 febbraio 2020 è stato convertito con modificazione dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, ma le sue sorti, da lì a poco, sarebbero cambiate.

Il sistema così come disegnato dal D.L. 6/2020 è stato, infatti, completamente rivisto ed affinato dal D.L. del 25 marzo 2020, n. 19, che, abrogando il detto D.L. 6/2020 ad eccezione di sole due norme, ha, in via preliminare previsto, la possibilità di adottare le misure di contenimento del contagio per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, prevedendo, altresì, la possibilità di modificare, in aumento ovvero in diminuzione, secondo l’andamento epidemiologico del virus, la loro applicazione, e specificando, infine, le singole misure adottabili (cfr. Circolare Aiop 70/2020).

Il nuovo D.L., in altre parole, interviene circoscrivendo la durata delle misure, da scegliere tra quelle previste tassativamente nell’elenco ivi definito, e demandando agli organi competenti la dimensione spaziale di applicazione, predeterminata, invece, nel D.L. 6/2020 che obbligava all’adozione delle misure nelle aree in cui si fossero manifestati casi di contagio.

Il detto D.L. 19/2020, inoltre, riprende il modello di adozione delle misure di contenimento del contagio, nel nostro territorio, già disegnato dal precedente D.L. 6/2020, affinandolo e prevedendo, in particolare, come di seguito riportato sinteticamente, tre livelli di intervento (i) Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso in cui le misure da adottare riguardino l’intero territorio nazionale, prevedendo l’obbligo di riferire alla Camere ogni 15 giorni, (ii) Ordinanze del Ministero della Salute nelle more dell’adozione dei DPCM di cui sopra, ed (iii) Ordinanze dei Presidenti delle Regioni, nelle more dell’adozione dei DPCM sopra citati, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, esclusivamente, negli ambiti di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Il D.L. 19/2020, allo stato, è ancora in vigore, costituendo, pertanto, il fondamento normativo di tutti gli interventi governativi, centrali e locali; è stato, inoltre, di recente convertito con modificazione dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 che è intervenuta, tra l’altro, in tema di attuazione delle misure di contenimento, prevedendo, in particolare, che li Presidente del Consiglio dei ministri - o un Ministro da lui delegato - illustri preventivamente alle Camere il contenuto dei decreti da adottare, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati, fermo restando, laddove non possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, l’obbligo già previsto di riferire entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento.

La legge 35/2020, inoltre, è intervenuta a modificare e integrare le misure adottabili dalle autorità competenti, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, tra le quali, di particolare interesse per il nostro settore quella, introdotta ex novo, che prevede la sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica.

La legge di conversione, infine, ha introdotto, in continuità con quanto già previsto dall’art. 9 del Decreto c.d. Rilancio, per quanto di nostro interesse, un nuovo articolo con il quale è stata disposta la proroga dei piani terapeutici ivi previsti (art. 4-bis).

Interessante notare, infine, che gli unici due articoli del D.L. 6/2020 “salvati” dal D.L. 19/2020 e, dunque, ancora vigenti, riguardano l’uno, l'esclusione della responsabilità del debitore, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 del codice civile, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, riconducibile al rispetto delle misure di contenimento del contagio (art. 3, comma 6-bis), e , l’altro, l’incremento, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, dello stanziamento destinato a far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (art. 4).

Alleghiamo, per quanti fossero interessati alla lettura del D.L. 19/2020, così come integrato e modificato dalla legge di conversione, il testo coordinato sempre liberamente consultabili sul sito della G.U., e segnaliamo, per chi volesse approfondire il tema, ed in particolare, il raffronto tra i due testi normativi (D.L. 6/2020 e D.L. 19/2020) il dossier redatto dal servizio studi del Senato – Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e la cultura (maggio 2020 n. 253).
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