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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

Quando un lavoratore è ritenuto subordinato
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Quando un lavoratore è ritenuto subordinato

Tribunale di Lamezia Terme, Sez. Lavoro. Sentenza n.383 del 11 ottobre 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Il caso in esame, prende le mosse dalla cessazione di un rapporto autonomo tra una biologa che operava all’interno di una Casa di Cura. La Collaboratrice intraprendeva un’azione volta ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ed impugnava il preteso licenziamento comminatogli a causa di alcuni inadempimenti da ella posti in essere.
Con la sentenza in commento, il Tribunale di Lamezia Terme, nel solco di un solido filone giurisprudenziale della Suprema Corte, ha evidenziato come il giudice che sia chiamato a qualificare un rapporto di lavoro quale subordinato o autonomo, è tenuto a far riferimento alle modalità di espletamento della prestazione.
Il richiamato filone giurisprudenziale della Cassazione sottolinea altresì che, attesa la possibilità di espletare ogni attività lavorativa mediante il ricorso al lavoro autonomo e al subordinato, il giudice nel qualificare la natura del rapporto è tenuto procedere a valutare la sussistenza del potere direttivo, disciplinare e di controllo in capo al datore quali caratteri distintivi del lavoro subordinato.
Inoltre, nel caso de qua il Tribunale ha ritenuto che “l’assoggettamento del lavoratore al potere datoriale … non può esaurirsi nella in una mera situazione di fatto, dovendo invece costituire l’espressione di un diritto e di un correlativo obbligo. Per integrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dunque, occorre non solo che lavoratore sia assoggettato al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore, bensì che ciò faccia in adempimento di un obbligo contrattuale”.
Sulla scorta di tale principio, con riguardo specifico alle professioni medico sanitarie, il Giudice ha affermato che “in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, cioè l’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che [devono essere individuati] attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto” (Cfr. ex multiis Cass. Sez. Lav. 14573/2012; Cass. Sez. Lav. 19568/2013, ove tra l’altro la Corte ha ritenuto non sindacabile nel giudizio di legittimità la valutazione del Giudice se adeguatamente motivata).
Con riferimento al caso di specie, il Giudice ha ritenuto che nonostante il rapporto di lavoro fosse proseguito per oltre 10 anni senza soluzione di continuità e che la ricorrente “fosse stabilmente inserita nell’organizzazione aziendale … non è emerso l’assoggettamento a forme di controllo esercitate dall’imprenditore rispetto all’esecuzione della prestazione lavorativa o la sussistenza di un obbligo di osservare un orario di lavoro predeterminato …, né che la ricorrente fosse tenuta ad attenersi alla direttive impartite dalla società o dai suoi preposti circa l’organizzazione del lavoro o la fruizione di riposi”.
Pertanto, sulla scorta dell’espletamento della prova testimoniale, nonostante il Tribunale ritenesse che la biologa fosse stabilmente inserita nell’organizzazione aziendale, rigettava il ricorso. Invero, il Giudice evidenziava come fosse onere del lavoratore dimostrare che le modalità con cui esso viene inserito nell’organizzazione aziendale siano proprie del rapporto di lavoro subordinato.
Di contro, veniva ampiamente dimostrata l’autonoma gestione del lavoro, l’assenza di assoggettamento a direttive programmatiche, l’accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell’attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo e, pertanto, la lavoratrice veniva anche condannata alla refusione delle spese legali sostenute.
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