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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

E’ legittimo il recesso per mancato superamento della prova dopo un mese e mezzo dall’assunzione
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E’ legittimo il recesso per mancato superamento della prova dopo un mese e mezzo dall’assunzione

Tribunale di Arezzo Sez. Lavoro sentenza del 7 ottobre 2024.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La pronuncia in esame affronta il caso di un dirigente, assunto con contratto a tempo indeterminato, licenziato dopo un mese e mezzo per mancato superamento della prova, fissata in sei mesi, secondo quanto previsto dal CCNL applicato. L’ex dipendente impugnava innanzi il Tribunale di Arezzo la risoluzione, ritenendola illegittima, oltre che pretestuosa e ritorsiva.

Il Tribunale di Arezzo, con ampia motivazione, riteneva innanzitutto che – diversamente da quanto dedotto dal ricorrente - non vi fosse alcuna evidenza che dimostrasse l’assenza di volontà, da parte dell’azienda, di essere realmente intenzionata ad assumere la figura al termine del periodo di prova.

Indi, affrontava la questione relativa al periodo di prova, di cui parte ricorrente non ne contestava la validità, quanto piuttosto la congrua durata. Ed infatti chiarisce il Giudice di primo grado: “il ricorrente si limita ad assumere che un mese e mezzo non sia un lasso di tempo sufficiente per la prova, ma non allega - né chiede di provare - in che modo non gli sia stato consentito si esperire un'adeguata prova. Giova precisare, infatti, che tale periodo gli ha comunque consentito di interagire con le funzioni chiave aziendali, di rapportarsi con un team di vendita e di produrre una bozza di piano industriale, così confermando di essere stato messo nelle condizioni di poter lavorare. Pertanto, il periodo di prova espletato - seppur breve - è comunque stato idoneo a mettere in luce le capacità (...). Capacità che, tuttavia, non sono state apprezzate dalla società resistente nel quadro della propria discrezionalità imprenditoriale”.

All’uopo specificava il Tribunale che, ai sensi dell'art. 2096 c.c., durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Infatti, il datore di lavoro può liberamente recedere dal rapporto durante il periodo di prova, nel momento in cui abbia effettivamente consentito l'esperimento, sia assegnando realmente al lavoratore le mansioni per cui era stato assunto in prova, sia concedendogli un lasso di tempo ragionevole e sufficiente a verificare che la prova sia stata superata, o sia fallita.

Nel caso di specie, quindi, secondo il Giudice, la società si era legittimamente avvalsa del diritto di recesso durante il periodo di prova atteso che “non essendo stato previsto nel contratto un tempo minimo di prova ed avendo messo il ricorrente nelle condizioni per poter effettivamente svolgere il proprio lavoro, è ben possibile che la resistente - già dopo un mese e mezzo - si sia accorta che le qualità professionali del (...) non rispecchiassero quelle ricercate per quella specifica figura lavorativa”.

Alla luce di quanto prospettato, il ricorso veniva integralmente respinto.

 

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