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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

Responsabilità Sanitaria: le Commissioni riunite sopprimono la proposta che modifica la Gelli-Bianco
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Responsabilità Sanitaria: le Commissioni riunite sopprimono la proposta che modifica la Gelli-Bianco

Quattro emendamenti firmati da tutti i gruppi cassano l'iniziativa di legge a firma Colletti

Barbara Castellano, Ufficio Relazioni Istituzionali

 

La proposta di legge a prima firma Colletti “Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria”, assegnata all’esame delle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali, è stata oggetto di una discussione piuttosto peculiare: dopo l’avvio a due anni dal deposito, è stata sostanzialmente cassata con quattro emendamenti soppressivi - uno per articolo - presentati da tutti i gruppi.

Facciamo un passo indietro: l’Atto Camera 1321, a prima firma Colletti (ex M5S, ora in Alternativa, Gruppo Misto), assegnato all’esame delle Commissioni riunite II Giustizia (relatore Colletti) e XII Affari sociali (relatore De Filippo), interviene sulla disciplina generale in materia di responsabilità sanitaria e sulla regolamentazione delle modalità di svolgimento della consulenza tecnica, sia preventiva sia in corso di giudizio.

Le principali finalità:

L’obiettivo prioritario di diritto sostanziale, come esplicitato nella relazione illustrativa, è/era quello di “rendere costituzionalmente accettabile sia la responsabilità civile del medico, facendola ritornare sotto l’alveo della responsabilità contrattuale, sia quella penale, evitando di parcellizzare le fattispecie di reato in base alle condizioni soggettive e lavorative del soggetto agente”.

L’obiettivo processuale, invece, è/era quello di “chiudere, non solo per la responsabilità medica, la fase di accertamento tecnico preventivo affinché, attraverso un più compiuto controllo del giudice sulla consulenza svolta dal consulente tecnico d’ufficio, da una parte, sia garantita una maggiore terzietà del giudice quale peritus peritorum sul contenuto della consulenza tecnica d’ufficio e, da un’altra parte, tale controllo favorisca una maggiore propensione delle parti a stipulare un accordo stragiudiziale prima di intraprendere il giudizio di merito”.

La proposta si compone di 4 articoli che intervengono sulle seguenti fonti normative:

  1. Legge n. 24/2017, recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (c.d. legge Gelli-Bianco), con riferimento al contratto di assistenza sanitaria e responsabilità medica (art. 7), al tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 8), all’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa (art. 9), all’obbligo di assicurazione (art. 10), all’azione diretta del soggetto danneggiato (art. 12), alla procedura del risarcimento (novellato art. 15 della legge).
  2. Codice penale, prevedendo l'abrogazione della fattispecie di reato relativa alla responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria per omicidio colposo o lesioni personali colpose in ambito sanitario (art. 590-sexies c.p.).
  3. Codice di procedura civile, in relazione alla nomina, astensione e ricusazione, giuramento, processo verbale e relazione del consulente tecnico (artt. 191, 192, 193, 195 c.p.c.), nonché in relazione alla consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.).
  4. Disposizioni attuative del Codice di procedura civile relative all'iscrizione, formazione e revisione dell'albo dei consulenti tecnici (artt. 13, 14, 16, 18 disp. att. c.p.c.).
  5. Disposizioni attuative del Codice di procedura penale, in materia di iscrizione, formazione e revisione dell'albo dei periti presso il tribunale (artt. 67, 68, 69 disp. att. c.p.p.).

La discussione

La fase conoscitiva - sono pervenute decine di richieste di audizioni-, tuttavia, non ha potuto svolgersi integralmente poiché il gruppo del proponente non ha acconsentito al differimento della calendarizzazione del provvedimento nei lavori d’Aula.

Come si apprende dal resoconto, nella stessa seduta del 12 luglio, quindi, è stato fissato il termine emendamenti per le 19 della stessa serata “in modo da garantire la conclusione dell’esame del provvedimento nella settimana in corso e da rispettare così l’obbligo di riferire in Assemblea il prossimo 18 luglio”.

Nel brevissimo tempo concesso per presentare gli emendamenti, sono state depositate diverse proposte (QUI per consultare gli emendamenti presentati) 

In particolare, nel corso dell'esame sono stati approvati gli identici emendamenti che sopprimono tutti gli articoli:

  • Art. 1. (Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24);  
  • Art. 2. (Modifiche al codice di procedura civile);
  • Art. 3. (Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie);
  • Art. 4. (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

QUI il resoconto.  

Il testo Aula, quindi, non è che la reiezione dell’intera proposta di legge e ieri, l’Onorevole Colletti, relatore di minoranza, è intervenuto in Aula per commentarla.

 

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