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Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

Permessi 104 e congedo straordinario spettano anche in caso di assistenza ai familiari del partner unione civile
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Permessi 104 e congedo straordinario spettano anche in caso di assistenza ai familiari del partner unione civile

Circolare INPS n. 36 del 7 marzo 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

Con la circolare in oggetto, l’INPS stabilisce che i  permessi 104 e congedo straordinario spettano anche in caso di assistenza ai familiari del partner dell’unione civile, estendendo, in siffatta maniera,  i benefici spettanti in caso di assistenza a disabili in condizione di gravità.

Come noto, la legge n. 104 del 1992, all’articolo 33, stabilisce la possibilità di ottenere particolari permessi per i congiunti che assistono persone con disabilità grave e per i lavoratori a cui è stato riconosciuto lo stato di disabile in situazione di gravità. L’articolo 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001, prevede la concessione di un congedo retribuito fino a due anni, da poter fruire anche in modalità frazionata, al lavoratore che assista un familiare con grave disabilità.

L’INPS, in una precedente circolare, la n. 38/2017, aveva seguito l’orientamento, a suo tempo condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per cui tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità, posto che l’articolo 78 del codice civile, che individua il rapporto di affinità tra il coniuge e i parenti dell’altro, non viene espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016, relativa alle unioni civili.

Successivamente, su espresso parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è stata sottolineata la necessità di modificare tale posizione, potendosi configurare altrimenti una discriminazione per orientamento sessuale, ciò anche in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale dell’Unione europea (Direttiva 2000/78/CE attuata in Italia con il D. Lgs 9 luglio 2003, n. 216).

Con la circolare in commento, dunque, alla luce della normativa antidiscriminatoria di origine comunitaria e del primato del diritto dell’Unione europea nei confronti della normativa nazionale, è stato stabilito che tra l’unito civilmente e i parenti del partner sussiste un rapporto di affinità, che, nel rispetto delle condizioni previste in via ordinaria, porta all’estensione del diritto ai permessi 104 e al congedo straordinario anche in caso di assistenza ai familiari dell’unito.

Ciò non si estende invece – specifica sempre la Circolare – alle convivenze di fatto, in ragione della circostanza che quest’ultima non è un istituto giuridico come l’unione civile, ma una situazione di fatto tra due persone. Pertanto il convivente di fatto potrà usufruire dei permessi di cui alla L. 104/92 solo nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza ad un parente del convivente.

La circolare n. 36/2022 rappresenta una novità che allinea la normativa nazionale con l’orientamento comunitario e che punta a garantire parità di trattamento e superare le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale in materia di occupazione, condizioni di lavoro e retribuzione.

 

 

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