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Il ruolo di Aiop nella formazione continua

di Gabriele Pelissero - La formazione, soprattutto quella di rango ECM, si conferma come un'opportunità che può portare gli operatori ad innalzare i livelli qualitativi delle proprie prestazioni e performance complessive delle strutture nelle quali prestano Ia propria attività, oltre che a ridurre drasticamente i rischi connessi con l'opera quotidiana al servizio dei pazienti. L'apporto della formazione continua in medicina resta fondamentale e lo sforzo posto in essere dalla Commissione Nazionale, anche nell'organizzazione dei Forum annuali, tende a fornire a tutti gli attori del sistema (strutture, Provider, organismi istituzionali) gli strumenti più idonei per valorizzarne iI ruolo e l'importanza in un ambito così particolare e delicato.

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Proroghe e rinnovi del contratto a termine oltre i 12 mesi con causali contrattuali
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Proroghe e rinnovi del contratto a termine oltre i 12 mesi con causali contrattuali

Nota INL n.1363 del 14 settembre 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la conversione in Legge n. 106/21 del “Decreto Sostegni bis” (DL n. 73/21), come già segnalato in precedente circolare, è stato introdotto il nuovo articolo 41-bis, rubricato “Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato”, con cui alla lett. a) è stata prevista per proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato una nuova causale (lett. b-bis art. 19) ed ossia: specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51del D.Lgs. 81/2015, conferendo dunque alle parti sociali la facoltà di prevedere delle ulteriori ipotesi in cui è possibile per le aziende rinnovare, o prorogare oltre i dodici mesi un contratto a tempo determinato.

Inoltre, con il medesimo lart. 41-bis, alla lett. b) è stata operata una deroga transitoria all’art. 19 co. 1 del D.Lgs. 81/15, il quale dispone che “al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi”. In particolare, con la disposizione in parola (“Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, puo' essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”) è stata prevista la possibilità per le aziende, fino al 30 settembre 2022, di apporre al contratto di lavoro un termine iniziale di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi, qualora si verifichino le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui alla citata lett. b-bis.

Il citato art. 41 bis è stato oggetto di approfondito esame da parte della dottrina sia in ordine all’efficacia temporale della norma, sia in ordine ai vincoli contenutistici ed alle caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali, con conclusioni spesso contrastanti.

Sul punto è intervenuta, con la nota n. 1363 del 14 settembre 2021, oggi esaminata, la Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la quale ha fornito, ai propri ispettori, alcune indicazioni operative in merito alla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato – art. 41 bis Decreto Legge n. 73/2021 (conv. da L. n. 106/2021).

L’INL, nel ribadire che ai contratti collettivi dell’art. 51 [nazionali, territoriali od aziendali, con le organizzazioni sindacali “comparativamente maggiormente rappresentative sul piano nazionale”, ovvero con le loro rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA o RSU)] è permesso di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24), ha chiarito innanzitutto che le cennate causali non sono soggette a particolari vincoli contenutistici, purchè tali esigenze siano specifiche e, quindi, individuino ipotesi concrete, senza quindi utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale.

Detta modifica ha riflessi sia sulla stipula del primo contratto che potrà essere di durata superiore ai 12 mesi, che sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga.

Tuttavia, conferma l’INL, mentre la possibilità di rinnovare o prorogare un contratto a termine oltre i 12 mesi anche in forza di causali previste dalla contrattazione collettiva non ha alcun limite temporale (testualmente: “sembra avere carattere strutturale” ed ancora: “non sono condizionate temporalmente”), la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva evidenzia una parziale provvisorietà, essendo prevista solo fino al 30 settembre 2022. Chiarisce in merito l’INL che il termine del 30 settembre 2022 – così come evidenziato in passato in relazione ad analoghe disposizioni in materia di contratti a termine (v. ad es. nota prot. n. 713 del 16 settembre 2020) – va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

 

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