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Il ruolo di Aiop nella formazione continua

di Gabriele Pelissero - La formazione, soprattutto quella di rango ECM, si conferma come un'opportunità che può portare gli operatori ad innalzare i livelli qualitativi delle proprie prestazioni e performance complessive delle strutture nelle quali prestano Ia propria attività, oltre che a ridurre drasticamente i rischi connessi con l'opera quotidiana al servizio dei pazienti. L'apporto della formazione continua in medicina resta fondamentale e lo sforzo posto in essere dalla Commissione Nazionale, anche nell'organizzazione dei Forum annuali, tende a fornire a tutti gli attori del sistema (strutture, Provider, organismi istituzionali) gli strumenti più idonei per valorizzarne iI ruolo e l'importanza in un ambito così particolare e delicato.

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Notizie Aiop Nazionale

La mancata contestazione dell'addebito, non esclude la rilevanza della recidiva
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La mancata contestazione dell'addebito, non esclude la rilevanza della recidiva

Corte di Cassazione, Sez. Lav. Sent. n. 20723 del 31.07.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la Sentenza la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del lavoratore che istava per l’annullamento di una sanzione conservativa, ha avallato la possibilità per le aziende che intendano irrogare una sanzione disciplinare ad un dipendente di applicare la recidiva sulla base di un evento passato che non era stato contestato.
Tale tematica, già affrontata dal Tribunale di Roma con riferimento al licenziamento di un dipendente di una Casa di Cura (vedi informaiop del 14 febbraio 2019) era stata risolta in favore di parte datoriale sulla scorta del principio secondo cui, a fronte della mancata applicazione del provvedimento, residua per l’Azienda la possibilità di valutare le condotte contestate ai fini della ponderazione di una futura sanzione. Con il provvedimento in commento, la Suprema Corte ha superato tale impostazione, sancendo la possibilità per parte datoriale di valutare ai fini dell’intensità della sanzione da adottare anche eventi non contestati. Ed infatti la Cassazione, nel confermare le decisioni dei giudici di merito, ha evidenziato come “la preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato debba riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva, o comunque, i procedimenti disciplinari che la integrano, solo nell'ipotesi in cui questa rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già quando essa costituisca mero criterio di determinazione della sanzione proporzionata a tale mancanza”. Ribadendo tale principio, la Corte ha poi sottolineato che, nel caso di specie, i precedenti disciplinari fossero stati considerati al fine di evidenziare il livello di gravità della mancanza, sicché non vi era necessità che di tali precedenti vi fosse menzione nell'ambito della contestazione in questione. In altre parole, gli Ermellini hanno ritenuto lecito gradare le determinazioni datoriali assunte in ambito di provvedimento disciplinare in funzione di precedenti eventi, benché non contestati, purché gli stessi non risultino afferenti la fattispecie costitutiva dell'infrazione perseguita, ma siano finalizzati ad evidenziare il particolare grado di gravità della mancanza.
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