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Il ruolo di Aiop nella formazione continua

di Gabriele Pelissero - La formazione, soprattutto quella di rango ECM, si conferma come un'opportunità che può portare gli operatori ad innalzare i livelli qualitativi delle proprie prestazioni e performance complessive delle strutture nelle quali prestano Ia propria attività, oltre che a ridurre drasticamente i rischi connessi con l'opera quotidiana al servizio dei pazienti. L'apporto della formazione continua in medicina resta fondamentale e lo sforzo posto in essere dalla Commissione Nazionale, anche nell'organizzazione dei Forum annuali, tende a fornire a tutti gli attori del sistema (strutture, Provider, organismi istituzionali) gli strumenti più idonei per valorizzarne iI ruolo e l'importanza in un ambito così particolare e delicato.

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Violazione dell’ordine di reintegrazione e risarcimento del danno
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Violazione dell’ordine di reintegrazione e risarcimento del danno

Corte Costituzionale, Sentenza 23 aprile 2018 n. 86

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la prima sentenza dopo le riforme Fornero e Jobs act, la Corte costituzionale riconosce la natura “risarcitoria” (e non retributiva) all'indennità dovuta al lavoratore che non venga immediatamente reintegrato nel posto di lavoro per ordine del giudice.
Ed invero la Corte affronta il caso di una lavoratrice che aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il datore di lavoro le aveva richiesto la restituzione dell’indennità corrispostale per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e la data della sentenza che aveva riformato l’ordinanza di annullamento del licenziamento per giusta causa intimatole e di reintegrazione nel posto di lavoro, emessa a conclusione della fase sommaria.
Il Tribunale di Trento rimetteva la questione di costituzionalità alla Corte, ritenendo “irragionevole” il quarto comma dell’art. 18 L.300/70, “nella parte in cui attribuisce natura risarcitoria, anziché retributiva, alle somme di denaro che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere in relazione al periodo intercorrente dalla pronuncia di annullamento di licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa o fino alla pronuncia di riforma della prima sentenza”.
Per meglio comprendere la portata della norma, è opportuno rammentare che, ove il datore di lavoro venga condannato alla reintegra, questi si trova di fronte a due opzioni: potrà riprendere in azienda il lavoratore, dal quale riceverà nuovamente lavoro in cambio di retribuzione. In detta ipotesi, conclusosi il giudizio, se risulterà vincitore potrà chiudere il rapporto; se risulterà perdente, il rapporto di lavoro continuerà e nulla dovrà al lavoratore a titolo di risarcimento per la nullità del licenziamento. Ovvero, a fronte di un ordine di reintegrazione, potrà decidere di non ottemperare, in attesa della conclusione dei vari gradi di giudizio, corrispondendo un'indennità pari all'ultima retribuzione per il periodo dal giorno di licenziamento all'effettiva reintegrazione. Solo in detta ultima ipotesi, chiarisce la Corte costituzione, in caso di declaratoria di legittimità del licenziamento, potrà farsi restituire dall’ex dipendente le somme a questi corrisposte.
La Corte, dunque, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 come sostituito dall’articolo 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, sollevata dal Tribunale di Trento, ha sancito che “la concreta attuazione dell’ordine di reintegrazione non può prescindere dalla collaborazione del datore di lavoro poiché ha per oggetto un facere infungibile”. Tuttavia, l’inadempimento del datore di lavoro configura un “illecito istantaneo ad effetti permanenti”, da cui deriva un’obbligazione risarcitoria del danno da parte del datore nei confronti del dipendente non reintegrato. La norma denunciata, quindi, non è irragionevole ma “coerente al contesto della fattispecie disciplinata” perché – spiega la Corte – l’indennità è collegata a una “condotta contra ius del datore di lavoro e non a una prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente”.
Di qui la natura risarcitoria (e non retributiva) dell’indennità, e l’obbligo del lavoratore di restituirla qualora l’ordine di reintegrazione venga riformato.
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