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Legittimo il licenziamento del dipendente che rifiuti di sottoporsi a visita medica
Cass. Lav. ordinanza n. 22094 del 13 luglio 2022
Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale
La recentissima pronuncia oggi esaminata affronta il caso di una lavoratrice che impugnava giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatole per essersi rifiutata, per ben due volte, di effettuare la visita medica di idoneità, in ragione di mutamento delle mansioni, la prima adducendo che non era possibile sottoporsi ad esami invasivi come i prelievi di sangue all'interno di una stanza "riunioni aziendali" non asettica e neanche disinfettata, ribadendo la propria disponibilità alla visita in un luogo idoneo; la seconda, benché convocata presso un centro medico, manifestando la sua indisponibilità all'accertamento medico finalizzato – a suo dire - allo svolgimento di mansioni illegittime non confacenti alla propria professionalità.
La Corte d’Appello rigettava la predetta domanda, sul presupposto che la richiesta di sottoposizione a visita medica fosse conforme alla legge ed il rifiuto da reputarsi, invece, illegittimo e non giustificato.
La ex dipendente ricorreva dunque in Cassazione, ribadendo l’illegittimità della visita medica disposta dal datore e, comunque, la sproporzionalità della sanzione.
La Suprema Corte, in via del tutto preliminare, evidenziava come la visita medica di idoneità in occasione del cambio della mansione fosse espressamente prescritta dall’art. 41 co. 2 lett. d) del D.Lgs. 81/08 (“la sorveglianza sanitaria comprende…visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica”). Di tal che “la richiesta di sottoposizione a visita, da parte del datore di lavoro, prima della assegnazione alle nuove mansioni, come correttamente sottolineato dalla Corte distrettuale, non è censurabile e, anzi un adempimento dovuto”.
Gli Ermellini, dunque, valutavano la legittimità o meno del rifiuto apposto della lavoratrice, perché - a dire di quest’ultima - rivolto a contrastare un illegittimo demansionamento, atteso che le nuove mansioni erano state ritenute “non conformi alla qualifica rivestita e non compatibili con le condizioni di salute”, pervenendo alla conclusione che la visita medico disposta dal datore di lavoro fosse preventiva e prodromica all'assegnazione delle nuove mansioni e che l'omissione di detta visita avrebbe costituito un colposo e grave inadempimento di parte datoriale. La reazione, dunque della lavoratrice, secondo la Corte “ non è assolutamente giustificabile ai sensi dell'art. 1460 cc perché, da un lato, il datore di lavoro si era limitato ad adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell'espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall'altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare un eventuale esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l'asserito illegittimo demansionamento, innanzi agli organi competenti”.
La Corte dichiarava del pari infondato l’ulteriore motivo di impugnativa circa la asserita sproporzionalità della sanzione adottata, ritenendo comprovati, sulla base della ricostruzione dei fatti documentalmente risultante, l'illegittimità del comportamento omissivo della dipendente, punito anche con sanzioni penali, e lo scopo della condotta del datore di lavoro, finalizzata alla prevenzione rispetto alla sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro cui l'art. 41 del D.lgs. n. 81 del 2008 è improntato.
Per tali motivi, veniva confermata la piena legittimità del licenziamento.