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Ripartite le risorse per l’acquisto di DPI e medicinali nelle RSA e altre strutture residenziali
Pubblicato in G.U. il Decreto 29 settembre 2021
Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale
L’art. 19-novies del D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla Legge 176/2020, come rappresentato con nostra Circolare n. 7/2021, ha istituito presso lo stato di previsione del Ministero della Salute un fondo di 40 milioni di euro per l’anno corrente al fine di fronteggiare le criticità derivanti dalla diffusione dell’epidemia COVID-19 e facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuale (DPI), come individuati dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 febbraio 2020, n. 4373, e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio contagio nelle strutture residenziali, tra le quali, tra l’altro, quelle private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalla normativa regionale, che durante l'emergenza erogato prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.
La definizione dei criteri di riparto del predetto fondo, tuttavia, è stata demandata dal comma 2 del citato art. 19-novies a successivo Decreto del Ministero della Salute, da adottarsi, di concerto con il MEF, entro 30 giorni dal 25 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Orbene, nonostante il termine per l’adozione del detto Decreto fosse stato fissato per il 24 gennaio 2021, solo lo scorso 15 novembre è stato pubblicato nella G.U. n. 272 il Decreto con il quale, tenendo conto della tipologia di assistenza erogata, del numero dei posti letto, degli utenti e delle giornate di assistenza, nonché della popolazione residente suddivisa per fascia di età, sono state definite le modalità di riparto tra le Regioni e le Province Autonome del predetto fondo.
Nella tabella allegata al decreto, pertanto, sono state indicate le somme assegnate ad ogni Regione e Provincia Autonoma sulla base delle giornate di degenza erogate nelle strutture indicate dall’art. 19-novies del D.L., tra le quali rammentiamo vi sono anche le private, accreditate e convenzionate, tenendo conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne in rapporto alla popolazione residente.
Rimandiamo, a questo punto, a quanto determinato dalle singole realtà territoriali.