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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e l’elezione nell’ambito delle RSA
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e l’elezione nell’ambito delle RSA

Art. 45 CCNL Aiop per il personale non medico

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale

Come noto, nell’attuale quadro pandemico, la materia della sorveglianza sanitaria e, più in generale, della sicurezza sul lavoro, ha guadagnato un ruolo preminente nell’organizzazione dell’attività aziendale. Tuttavia, tale operazione è risultata di particolare complessità in ambito sanitario, ove il rischio biologico è stato considerato “specifico” dall’INAIL, il quale, con Circolare n. 13/2020, ha introdotto la presunzione di contrazione del COVID-19 sul luogo di lavoro per tutti i soggetti operanti nelle Strutture.

In tale ambito, tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione e sicurezza sul lavoro, sono stati chiamati ad un maggior grado di collaborazione al fine di salvaguardare la sicurezza aziendale.

Sul fronte dei lavoratori, i quali - si ricorda - sono chiamati a concorrere al rispetto delle norme di sicurezza, un ruolo preminente ha la figura del RLS, il quale, come recentemente ribadito dal Protocollo di Sicurezza del 06 aprile 2021, collabora con il datore di lavoro, il medico competente e il RSPP nell’identificazione ed attuazione delle misure volte alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro e, nel presente momento storico, al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2. La disciplina di riferimento per il RLS è inserita nel TU sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08), così come declinata dalla contrattazione collettiva Aiop che, all’art. 45 ne prevede i diritti, i doveri e le caratteristiche. Anzitutto, il precitato articolo prevede che il numero di RLS presenti in azienda e le ore di permesso retribuito per l’espletamento delle attribuzioni di cui al D.Lgs. 81/2008 debbano essere proporzionali ai dipendenti presenti in Struttura, i quali lo eleggono suffragio universale.

Per quanto concerne l’elettorato passivo, il punto 4.2 dispone espressamente che “possono essere eletti tutti i lavoratori dipendenti non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nella Struttura. Nelle Strutture in cui siano presenti RSU/RSA, gli RLS possono essere individuati esclusivamente all’interno di queste”.

Con tale disposizione, introdotta con il nuovo CCNL sottoscritto nell’ottobre 2020, le parti sociali hanno inteso adeguarsi alla previsione di legge di cui al comma 4 dell’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, che, in modo del tutto analogo, dispone: “nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno”.

La predetta disciplina ha, nel tempo, sollevato diversi dubbi di legittimità, poiché, di fatto, vincola i lavoratori ad eleggere il proprio Rappresentante tra gli iscritti a sindacati che abbiano una RSA, o siano parte di una RSU. Già nel 2014, tale criticità aveva indotto il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro a formulare un preciso interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiedendo un’interpretazione autentica del disposto di cui al citato co. 4 dell’art. 47 D.Lgs. 81/2008.

La Commissione per gli interpelli, con risposta del 31.12.2014, ha confermato il disposto nel suo tenore letterale, precisando tuttavia che “l’eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell’azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, così avvalorando l’anzidetta rigida interpretazione della norma.

Pertanto, alla stregua del combinato disposto dell’art. 45 del CCNL Aiop per il personale non medico e del TU sulla sicurezza, così come interpretato dal Ministero del Lavoro, la scelta del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà vincolata dall’iscrizione dello stesso ad un Sindacato che abbia nominato una RSA, ovvero che sia stato eletto nella RSU, e solo ove non vi sia una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 L. 300/70, il RLS sarà liberamente eleggibile fra i lavoratori che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

 

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