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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Il blocco dei licenziamenti e l’inidoneità sopravvenuta
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Il blocco dei licenziamenti e l’inidoneità sopravvenuta

Nota INL prot. n. 2849 del 3 aprile 2020

Con l’art. 46 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020, il Legislatore, al fine di evitare che la crisi pandemica in atto si traducesse in un drastico calo del tasso generale di occupazione, è intervenuto paralizzando per 60 giorni tutte le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sia collettive che individuali.
Successivamente, l’art. 80 del DL n. 34 del 19 maggio 2020, nel confermare la predetta disposizione legislativa, ha prorogato sino al 17 agosto, ovvero per un totale di 5 mesi, la vigenza del cd. blocco dei licenziamenti, impedendo alle aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dai contratti per giustificato motivo oggettivo o effettuare licenziamenti collettivi, a pena di nullità.
Con la nota in commento, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che, a sua opinione, tale prescrizione debba applicarsi anche ai licenziamenti determinati dall’inidoneità sopravvenuta alla mansione del lavoratore, atteso che, in tale ipotesi, sussisterebbe l’obbligo del datore di lavoro della “verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale” (ovvero il c.d. obbligo di repechage).
A parere dell’Ispettorato dunque, il predetto obbligo renderebbe la fattispecie in esame “del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta”.
Sulla scorta di tale argomentazione, l’INL ritiene dunque che la disciplina prevista dal citato art. 46 del D.L. n. 18/2020, così come convertito, e successivo D.L., debba essere applicata anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione che, pertanto, non potranno essere intimati sino al 17 agosto 2020.
Si segnala tuttavia, come il percorso argomentativo sembra essere viziato per due ordini di ragioni.
In primo luogo, come già cennato, la previsione di cui all’art. 46 del D.L. n. 18/2020 trova la propria ratio nella volontà del Legislatore di evitare che la crisi pandemica in atto determini un drastico calo del tasso generale di occupazione, di tal che, essendo l’ipotesi di inidoneità alla mansione del tutto indipendente dall’emergenza epidemiologica in atto, sembrerebbe doversi escludere l’applicazione della disciplina emergenziale.
Inoltre, la lettura dell’Ispettorato del Lavoro pare non trovare conforto nei successivi interventi legislativi e, in particolare, nell’art. 83 del D.L. n. 23/2020 che, nel trattare l’inidoneità alla mansione dei lavoratori cd. “fragili”, al comma 3 espressamente dispone che “l’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”.
Pertanto, avendo il legislatore precluso all’azienda la possibilità di risolvere il rapporto in tale specifico caso di inidoneità alla mansione, ha con ciò confermato la possibilità di procedere al licenziamento nei casi di inidoneità diversi da quello in esame.
Alla luce dei predetti contrasti, sebbene appaia sconsigliabile operare, in detto momento storico, licenziamenti per inidoneità alla mansione, pare opportuno che l’Ispettorato del Lavoro riveda la propria posizione, uniformandola alle più recenti disposizioni di legge.

Per leggere la nota INL prot. n. 2849 del 3 aprile 2020 CLICCA QUI

 

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