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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento non deve essere determinato dall'andamento economico negativo dell’azienda
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Il licenziamento non deve essere determinato dall'andamento economico negativo dell’azienda

Cassazione Ordinanza n. 3819 del 14 febbraio 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’ordinanza in commento muove dall’impugnazione da parte di un lavoratore del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dall’azienda all’esito di una ridistribuzione delle mansioni da questi rivestite tra il personale in servizio, che aveva comportato la soppressione del posto di lavoro del ricorrente.
L’ex dipendente adiva il Tribunale di Sulmona lamentando il carattere ritorsivo del provvedimento aziendale, nonchè l’insussistenza del motivo oggettivo addotto. Il Tribunale, sia in fase sommaria che in opposizione, dichiarava la legittimità del licenziamento. Tuttavia, la Corte di Appello dell’Aquila, investita della questione, riformava la pronuncia di primo grado e, nel ritenere esclusa la natura ritorsiva, dichiarava illegittimo il recesso, con declaratoria di risoluzione del rapporto e condanna della datrice di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, per non aver il datore di lavoro provato l’ulteriore elemento dell’andamento negativo che aveva imposto la riduzione dei costi e la rimodulazione dell’organizzazione del lavoro.
Entrambe le parti impugnavano la pronuncia innanzi la Suprema Corte.
In particolare, parte datoriale ricorreva in Cassazione per veder accertata la legittimità del licenziamento, avendo essa, diversamente da quanto dedotto dalla Corte territoriale, indicato, nella lettera di licenziamento, quale unica ragione di risoluzione, la riorganizzazione attuata tramite ridistribuzione delle mansioni precedentemente svolte dal lavoratore e non il suo andamento negativo.
Investita della questione, la Suprema Corte ribadiva un proprio solido orientamento, in base al quale, ove il licenziamento fosse intimato al lavoratore a causa della soppressione del posto determinata da una diversa redistribuzione delle mansioni tra il personale in servizio, il Giudice di merito, nell’effettuare il cd. riscontro di effettività, doveva avere riguardo della sola scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal lavoratore medesimo e della verifica del nesso causale tra soppressione del posto e ragioni dell’organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso, rimanendo irrilevante l’obiettivo perseguito dall’imprenditore (fosse consistito esso in una migliore efficienza, in un incremento della produttività, ovvero nella necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie), a meno che l’obiettivo in questione, posto esclusivamente a base della causale addotta come causa diretta del recesso, si rivelasse pretestuoso e carente di veridicità.
In altre parole, la Suprema Corte, nel confermare il su esposto orientamento, evidenziava come l’andamento economico negativo dell’azienda “non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa” (cfr. Cass. n. 25201/16).
Diversamente, ha precisato la Corte che, ove il recesso sia motivato dall’esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, sarà compito del giudice accertarne l’esistenza e, in caso negativo, il licenziamento sarà da ritenersi ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta.
Nella fattispecie in esame, dunque, la Cassazione cassava con rinvio la precedente pronuncia, riconoscendo la piena legittimità dell’operata risoluzione, poiché il controllo giudiziale doveva essere limitato alla verifica sulla reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore sui cui incombeva l’onere di provare l’effettività della riorganizzazione, quale “ragione organizzativa o produttiva” della soppressione del lavoro (cfr. Cass. n. 4015 del 2017) e non anche sull’effettivo andamento economico negativo dell’impresa che non costituiva, come detto, un presupposto essenziale della legittimità del licenziamento economico.
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