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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Lavoratori fragili
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Lavoratori fragili

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la circolare in commento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha effettuato un intervento chiarificatore sull’art. 26 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, con cui il Legislatore aveva previsto, tra l’altro, che, fino al 30 aprile, per i lavoratori dipendenti pubblici o privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie sarebbe stato equiparato al ricovero ospedaliero.
La Circolare in parola, indirizzata al Ministero della Salute, all’INPS, alla Direzione centrale inclusione sociale e Invalidità Civile, nonché al Coordinamento generale Medico Legale, si concentra sulla definizione di “competenti organi medico legali” ed evidenzia che risultano preposti al rilascio di tali certificazioni sia cd. i medici di base, che i medici convenzionati con il SSN la cui qualificazione giuridica è legalmente riconosciuta. Di tal che le certificazioni di questi medici sono a tutti gli effetti da considerarsi il prodotto dell’esercizio di funzioni pubbliche e, dunque, provenienti da “organismi pubblici”.
Ed infatti, prosegue la circolare, un’interpretazione restrittiva di tale norma comporterebbe la possibilità di rilasciare la certificazione richiesta esclusivamente al servizio di medicina legale delle ASL, con l’effetto di complicare inutilmente “le modalità e le tempistiche di accesso al beneficio, paradossalmente aumentando la circolazione” di soggetti particolarmente esposti al contagio da COVID-19.
Pertanto, alla stregua dell’interpretazione autentica fornita, le aziende saranno tenute a recepire i suddetti certificati medici rilasciati dal cd. medico di base in cui, usualmente, è apposto il codice V07 (persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche).
Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 26 del DL n. 18/2020, il relativo periodo di assenza sarà equiparabile al ricovero ospedaliero di cui all’at. 19 del DL n. 9/2020 e, pertanto, non sarà computabile nel comporto.
Tuttavia, si deve ricordare che, al fine di evitare eccessivi oneri alle aziende legati alla collocazione in malattia dei lavoratori, il legislatore, al co.5 dell’art.26, ha previsto per i datori di lavoro la possibilità di inoltrare domanda all’ente previdenziale, il quale si prenderà carico dei relativi oneri (“in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020”).
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