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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Il “tempo tuta”
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Il “tempo tuta”

Sentenza della Corte di Cassazione n. 22382 del 13.09.2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, nel solco del filone giurisprudenziale tracciato dalla pronuncia n. 2837/2014 e recentemente ripreso dalle nn. 7738/2018 e 9417/2018, ha ribadito il principio in base al quale il “tempo tuta” deve essere retribuito esclusivamente quando è il datore di lavoro a stabilire luogo e tempo della vestizione.
Il richiamato filone giurisprudenziale della Corte, quindi sconfessa il principio secondo cui il “tempo tuta” vada considerato sempre quale attività lavorativa, come sancito nella già commentata sentenza n. 2965/2017 ove si evidenziava che il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientrava necessariamente nell’orario di lavoro e doveva perciò essere retribuito aggiuntivamente.
Nel caso in esame il lavoratore impugnava il licenziamento comminatogli a causa del tenace ed ostinato rifiuto dello stesso di procedere alla svestizione dopo aver timbrato il proprio badge ad aver così posto termine al suo turno di lavoro.
In tutti i gradi di giudizio il ricorso veniva respinto sulla scorta del principio secondo cui: “laddove sia stata data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo ed il luogo ove indossare la divisa … la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita”.
Ed in particolare, il Giudice di Legittimità nel delineare i limiti esterni di tale principio specificava che “solo se tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito”.
Inoltre, la Suprema Corte, nel confermare la sentenza impugnata dal lavoratore e, per l’effetto, il licenziamento, rafforzava il proprio orientamento secondo cui il dipendente non è in nessun caso autorizzato a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario, di eseguire le direttive di parte datoriale, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c. (Cfr. la già segnalata Cass. 21036 del 23.08.2018)
In altre parole, la Cassazione affermava come il dipendente, ove ritenga illegittima una disposizione del datore di lavoro, non sia autorizzato a pretendere autonomamente giustizia. Infatti, in virtù del combinato disposto delle citate norme del codice civile e dell’art. 41 Cost., il lavoratore è autorizzato a negare la propria prestazione, senza incorrere in insubordinazione, solo ove questa comporti un effettivo e dimostrabile pericolo grave ed irreparabile alle personali esigenze di vita, ovvero nel caso in cui l’azienda risulti totalmente inadempiente ai suoi obblighi, quali, a titolo esemplificativo, alla corresponsione degli emolumenti, alla copertura assicurativa e previdenziale, alla sicurezza del luogo di lavoro, previsti dal contratto.
Pertanto, non è affetto da vizi logici o giuridici il giudizio del Giudice che ritenga “ravvisabile una grave e rilevante insubordinazione nel comportamento del lavoratore che, nonostante i ripetuti richiami e l’adozione di provvedimenti disciplinari conservativi, si rifiuti di ottemperare alla disposizione … in base alla quale i lavoratori devono indossare la divisa da lavoro appena giunti in azienda, prima di ogni altra operazione e specificatamente prima di timbrare il cartellino…”.
Inoltre, nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto la condotta del lavoratore aggravata dal ruolo sindacale rivestito dallo stesso, atteso che “essa poteva assurgere per gli altri dipendenti a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi”.
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