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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento. Pubblicati su Facebook commenti denigratori sul datore di lavoro
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Licenziamento. Pubblicati su Facebook commenti denigratori sul datore di lavoro

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 10280/18

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’interessante pronuncia oggi in esame affronta il caso di un’Azienda che ha licenziato la propria dipendente per aver pubblicato sulla propria bacheca virtuale di facebook frasi con cui esprimeva il disprezzo per l’azienda presso cui era impiegata, nonché la propria volontà di ricorrere fittiziamente all’assenza per malattia.
I Giudici di merito, nel doppio grado di giudizio, hanno ritenuto legittimo il recesso, atteso che la condotta posta in essere dalla lavoratrice avrebbe irreparabilmente leso il vincolo fiduciario, rilevando in oltre, in fase di gravame, l’ascrivibilità della condotta al delitto di diffamazione concretizzatosi oltre che nell’invettive rivolte all’organizzazione aziendale e ai superiori nella prospettazione a ricorso a malattie asintomatiche come segno di dissenso nei confronti del datore di lavoro.
La lavoratrice è dunque ricorsa in Cassazione, lamentando la mancata valutazione da parte dei Giudici di gravame del profilo della condotta priva di dolo, elemento soggettivo necessario per la sussistenza del reato, poiché l’uso dei social network avrebbe e determinato l’inconsapevolezza della lavoratrice di esporre al mondo reale il proprio sfogo che, invece, avrebbe dovuto essere rivolto a pochi soggetti.
Gli Ermellini, smentendo l’assunto della ricorrente, hanno precisato che “la diffusione di un messaggio denigratorio attraverso l’uso di una bacheca facebook integra un’ipotesi di diffamazione per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio del mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti, al fine di una costante socializzazione”. Ciò posto, integrando la condotta addebitata alla lavoratrice gli estremi della diffamazione, il contegno assunto da quest’ultima è stato valutato in termini di giusta causa di recesso, idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. In ordine poi alla non intenzionalità della condotta, così come assunto dalla ricorrente, la Cassazione ha ritenuto corretta la conclusione della Corte d’Appello, che ha applicato il principio della non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., precisando che l’elemento soggettivo che integra la giusta causa di licenziamento può essere anche di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie, posto che la valutazione della gravità del fatto deve essere effettuata “non in astratto, ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo”.
Applicando i principi su richiamati, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa, essendo la condotta posta in essere dalla lavoratrice idonea a recidere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo.

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