Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
RSS
124678910Last

Notizie Aiop Nazionale

Svolgimento mansioni superiori e relativo inquadramento: cosa si intende per “consecutività”?
2574

Svolgimento mansioni superiori e relativo inquadramento: cosa si intende per “consecutività”?

Cass. Civ. Sez. lavoro n. 1556 del 23 gennaio 2020

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

 

Sono pervenuti quesiti da parte di alcune strutture associate in merito alla corretta applicazione dell’art. 15 CCNL nella parte in cui dispone che, nel caso di assegnazione per un periodo “consecutivo” (fissato con termini temporali diversi in base alle categorie) a compiti e mansioni superiori, il lavoratore deve essere inquadrato definitivamente nella corrispondente qualifica. In particolare è stato richiesto se è possibile ovviare al riconoscimento dell’inquadramento superiore frazionando i tempi dell’assegnazione o evitando di raggiungere, volta per volta, il limite massimo fissato dal CCNL.

Orbene, l'attributo "consecutivi", utilizzato dal citato art. 15, se interpretato in senso letterale, dovrebbe comportare che, ove il dipendente venga assegnato per un periodo discontinuo, inferiore al termine contrattuale, a mansioni superiori, in linea generale, non maturerebbe il diritto di inquadramento superiore di cui all'art. 15 CCNL.

Pur tuttavia, sul punto si è reiteratamente espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale, sin da tempo, ha espressamente disposto che, in caso di ripetuta assegnazione del lavoratore a mansioni superiori per un periodo complessivamente superiore al limite fissato dal CCNL (o, in mancanza, dalla legge), il riconoscimento dell'inquadramento superiore viene meno solo se la condotta dell'azienda è giustificata da una reale esigenza organizzativa (da provare in giudizio) (si veda a tal proposito Cass. n. 18270/05 e Cass. n. 2542/09)

Tale orientamento è stato successivamente confermato dall’ordinanza oggi in commento (n. 1556/2020), la quale ha affrontato il caso di un lavoratore che era stato reiteratamente assegnato a svolgere incarichi inquadrabili nella categoria superiore (Area Quadri Liv. A) per periodi frazionati di tempo non continuativi sempre inferiori al limite di tre mesi previsto dalla normativa applicabile prima dell’introduzione del maggior termine ad opera del Jobs Act.

Orbene, la Corte di appello, ribaltando il giudizio di primo grado, accertava il diritto del dipendente all’inquadramento nell’Area Quadri Livello A) a far data dall’1.12.2011 e condannava la società datrice al pagamento, in favore del primo, delle relative differenze retributive, rilevando che la reiterata assegnazione a mansioni superiori infratrimestrale non continuativa integrasse “un illegittimo frazionamento del periodo di esercizio di tali mansioni, risultando per tabulas che tale assegnazione, frazionata, ma sistematica, ed in assenza di una qualsivoglia allegazione da parte della società in ordine ad una ragionevole causa che l’avrebbe determinata, inducesse all’applicazione dell’art. 2103 c.c. testo previgente, ben potendosi ravvisare, se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro di impedire la maturazione del diritto alla promozione automatica, comunque, una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento”.

Impugnava la sentenza il datore di lavoro, assumendo che, a fronte della specifica contestazione della esistenza di una preordinata assegnazione a ripetute assegnazioni a mansioni superiori infratrimestrali, il dipendente fosse onerato della prova della volontà datoriale di impedire, attraverso una sistematica interruzione, il raggiungimento dei tre mesi di esercizio delle mansioni superiori; e ciò, in ragione dell’art. 2697 c.c..

Tale assunto non veniva condiviso dalla Suprema Corte, la quale coglieva, invece, l’aspetto elusivo del comportamento datoriale sollevato dal lavoratore, in assenza di qualsiasi allegazione da parte della società in ordine ad una ragionevole causa che avrebbe determinato tale sistematica assegnazione. 

La Suprema Corte, in particolare, riteneva condivisibile e scevro di vizi logici e giuridici il percorso motivazionale svolto dalla Corte d’Appello, confermando che l'ipotesi di revoche dell'assegnazione a mansioni superiori "reiterate, sistematiche e artificiali in assenza di una reale esigenza organizzativa" avesse costituito condotta datoriale oggettivamente elusiva della legge, sanzionata mediante l'unificazione per sommatoria dei diversi periodi ai fini dell'assegnazione automatica a mansione superiore.

Specifica a tal proposito la Cassazione: “perchè possa ravvisarsi la sistematicità e la frequenza di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori il cui cumulo sia utile all’acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell’art. 2103 c.c., occorre, almeno, una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento; tali elementi possono evincersi da circostanze obiettive ed in particolare, oltre alla frequenza e sistematicità delle assegnazioni, la rispondenza delle stesse ad una esigenza strutturale del datore di lavoro, tale da rivelare la utilità per la organizzazione aziendale della professionalità superiore”.

Per tali motivi, la Cassazione rigettava il ricorso proposto dal datore di lavoro, confermando tutte le richieste avanzate dal dipendente.

Previous Article Economy: Copag, il global provider dell'ospedalità privata
Next Article Le novità sui Fondi di solidarietà, indennità mensile con contratto di espansione e la gestione dell’agevolazione contributiva SUD per il periodo luglio-dicembre 2022
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top