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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Il deposito dell’avviso di giacenza della raccomandata costituisce presunzione di conoscenza del licenziamento da parte del lavoratore
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Il deposito dell’avviso di giacenza della raccomandata costituisce presunzione di conoscenza del licenziamento da parte del lavoratore

Ordinanza del 15 febbraio 2022 Tribunale di Bologna Sez. Lavoro

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

Nella pronuncia in commento viene affrontato il caso di una lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo in piena emergenza pandemica, la quale impugnava il provvedimento sostenendone la nullità, sul rilievo che lo stesso era stato intimato in spregio a quanto previsto dal D.L. 178/2020, che aveva introdotto il c.d. blocco dei licenziamenti per g.m.o., ad eccezione di limitate deroghe, non ricorrenti nella fattispecie.

Si costituiva in giudizio la società, la quale eccepiva preliminarmente la decadenza della ricorrente dall’impugnativa del licenziamento, perché lo stesso non era stato impugnato nel termine di 60 giorni previsto dalla L. n. 604/66.

E infatti, dagli atti risultava che la lettera di licenziamento era stata spedita per raccomandata all’indirizzo della lavoratrice il giorno 06.03.2021 e che il postino aveva tentato di consegnarla il giorno 09.03.2021, senza però che la destinataria fosse presente. Di conseguenza, come risultava dalla documentazione fornita da Poste Italiane, quello stesso giorno il postino aveva rilasciato in cassetta l’avviso di deposito della raccomandata presso l’ufficio postale. La lettera veniva quindi riconsegnata all’ufficio postale e la dipendente si recava a ritirarla il giorno 17.03.2021, provvedendo poi ad impugnare il licenziamento tramite comunicazione pec del 13.05.2021. Il datore di lavoro convenuto in giudizio si difendeva sostenendo che l’impugnazione stragiudiziale fosse da considerarsi tardiva, in quanto quale dies a quo per il calcolo del termine decadenziale di sessanta giorni doveva assumersi la data del rilascio dell’avviso di giacenza (09.03.2021) e non quella del ritiro in posta (17.03.2021), con la conseguenza che, quando era pervenuta l’impugnazione, il termine era già scaduto da cinque giorni.

All’uopo, corre precisare che, oramai per unanime giurisprudenza, essendo la lettera di licenziamento un atto unilaterale recettizio, ai sensi dell’art. 1335 c.c. questa si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza. Di conseguenza, laddove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale (v. Cass. n. 6527 /2003), restando irrilevante il periodo di compimento della giacenza e quello intercorso tra il rilascio dell’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario (v. Cass. n. 27526/2013 e Cass. 23589/18).

Tuttavia, tornando al caso affrontato in ordinanza, in ragione dell’eccezione mossa dall’ex datore di lavoro, la lavoratrice assumeva in giudizio di essersi ritrovata nell’impossibilità di ricevere la posta presso la propria abitazione in quanto costretta a prestare assistenza alla madre invalida durante il periodo di lockdown trascorso nel contesto di una c.d. “zona rossa”.

Orbene, il Tribunale di Bologna riteneva priva di pregio detta giustificazione, e dunque non idonea a superare la presunzione legale di conoscenza, ciò sul presupposto che nulla impediva alla ricorrente “(che comunque non risultava essersi trasferita, nemmeno temporaneamente, presso il domicilio della madre) di recarsi in posta a ritirare la raccomandata il giorno dopo o comunque nei giorni successivi (come ha poi fatto) e in ogni caso in tempo utile per l’impugnazione del licenziamento”.

Ed infatti, la ricorrente avrebbe dovuto provare l’impossibilità incolpevole (perché dovuta ad evento straordinario ed imprevedibile) di avere notizia dell’atto recettizio, non essendo sufficiente la prova della mancata conoscenza.

Per tali motivi, il Tribunale di Bologna dichiarava l’inammissibilità del ricorso.

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