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Licenziamento collettivo: l'Ordinanza n. 2014 del 24 gennaio 2022 della Cassazione Civile, Sezione Lavoro
Nel licenziamento collettivo il datore di lavoro non può scegliere tra i dipendenti di una sola società del gruppo, se è unico il centro di imputazione del rapporto di lavoro
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
La recentissima ordinanza in commento affronta il caso di una lavoratrice che ha impugnato il licenziamento, assumendo che, nel caso di specie, vi fosse la configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra due società del Gruppo, con consequenziale necessità che la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata da una delle due dovesse essere effettuata tenendo conto della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze nell’altra società e non solo di quelli della società formale datrice di lavoro dell'originaria ricorrente, come in concreto avvenuto.
I Giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, ritenendo valide le osservazioni della lavoratrice, hanno dichiarato l’illegittimità della risoluzione del rapporto, decisioni che sono state integralmente confermate anche in Cassazione.
Ed infatti la Corte, richiamando conforme giurisprudenza di legittimità sul punto, ha espressamente sancito che, nel caso di specie, “gli elementi di collegamento fra le società avessero travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva ai fini per cui è causa”.
Hanno ribadito infatti gli Ermellini che “è configurabile l'esistenza di un unico centro di imputazione in presenza di: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v. Cass. 31/07/2017, n. 19023; Cass. 31/05/2017, n. 13809, Cass. 20/12/2016, n. 26346; Cass. 12/02/2013, n. 3482)”.
Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da detti soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei requisiti sopra richiamati.
Orbene, nel caso affrontato, la Cassazione ha rilevato la “totale integrazione” fra le attività delle due società, tali da non consentire “di distinguere nell’ambito dell’attività prestata dalla dipendente quanto riferibile all'una o all'altra società; la prestazione deve ritenersi effettuata infatti in favore dell'unico soggetto datoriale risultante dalla integrazione della struttura organizzativa ed amministrativa”.
Ha concluso dunque la Corte che “conseguenza ineludibile della configurabilità in concreto di un unico soggetto datoriale è la necessità che la procedura collettiva attivata da (OMISSIS) coinvolgesse i lavoratori in organico non solo alla detta società ma anche a (OMISSIS), cioè tutti i lavoratori dell'unico complesso aziendale scaturito dalla integrazione delle due società, come viceversa non è avvenuto”, posto che, in tema di licenziamento collettivo, la scelta dei lavoratori da licenziare in applicazione dei criteri di legge deve essere fatta nell'ambito dell'intero complesso aziendale, “a meno che la riduzione riguardi un reparto determinato, dotato di specifica autonomia e formato da particolari professionalità', non fungibili rispetto a quelle di altri reparti (con onere della prova a carico della parte datoriale delle situazioni che rendono impraticabile la comparazione- v, tra le altre, Cass. 01/08/2017, n. 19105; Cass. 16/09/2016, n. 18190; Cass. 12/01/2015 n. 203; Cass.03/05/2011 n. 9711; Cass. 23/06/2006, n. 14612)”.
Per tali motivi, il ricorso proposto dall’azienda è stato rigettato.