Search
× Search

Notizie dalla Liguria

StartAiop. Alla ricerca di soluzioni innovative per la sanità

Accelerare e facilitare l'introduzione di soluzioni innovative nelle case di cura e favorire la contaminazione tra startup e aziende ospedaliere private. Con questo
obiettivo, l'Aiop Giovani, guidato dal suo Presidente nazionale Michele Nicchio, lancia la call 'StartAiop', in collaborazione con ComoNExT e Digital Magics. La chiamata è rivolta a tutte le startup che abbiano sviluppato soluzioni innovative applicabili al settore della sanità ed è mirata anche a favorire il contatto, attraverso un percorso di open innovation, tra le startup e le gli associati all'Aiop.

55ª Assemblea Generale AIOP. Programmi e orari

Facendo seguito a quanto già comunicato dal Presidente nazionale Barbara Cittadini e dal Presidente Aiop Giovani Michele Nicchio, trasmettiamo i dettagli delle giornate assembleari di Como (9-11 maggio 2019).
RSS
123578910Last

Notizie Aiop Nazionale

Sottrarre dati dal computer aziendale può comportare il licenziamento
3517

Sottrarre dati dal computer aziendale può comportare il licenziamento

Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sentenza n. 33809/2021 del 12.11.2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di un dirigente con mansioni di direttore commerciale, il quale, dopo essersi dimesso, aveva restituito il pc aziendale, previamente cancellando e asportando dati di contenuto lavorativo (e-mail, numeri di telefono, informazioni su prodotti e metodi di produzioni).

L’azienda, tramite tecnico informatico, riusciva a recuperare la password del dirigente e, avuto accesso all’hard disk del computer, appurava che l’ex dipendente si era appropriato di informazioni aziendali riservate per diffonderle a terzi. Accertati i fatti, la società conveniva in giudizio l’ex dipendente, proponendo nei suoi confronti domanda di risarcimento danni. Si costituiva il lavoratore, eccependo l’inutilizzabilità delle conversazioni poiché – a suo dire - illegittimamente acquisite dalla società datrice sul suo account privato Skype, ciò in violazione della segretezza della corrispondenza e pure della password personale di accesso del lavoratore.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda datoriale, mentre la Corte d’appello riformava la sentenza sul presupposto che la società avesse prodotto prove non utilizzabili (messaggi privati), perché acquisite in violazione del diritto alla riservatezza e alla segretezza della corrispondenza.

Posta la questione al vaglio della Suprema Corte, quest’ultima cassava la pronuncia in appello, con rinvio alla Corte territoriale, precisando innanzitutto come “la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dall'art. 9, lett. a) e d) I. 675/1996, sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa (Cass. 11 febbraio 2009, n. 3358; così pure, ai sensi degli artt. 4 e 11 d.lg. 196/2003 applicabili ratione temporis; Cass. B febbraio 2011, n. 3033)”.

Sebbene, quindi, l’art. 4 della legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) ponga garanzie ben precise per il controllo dei lavoratori, il datore di lavoro può verificare la messaggistica privata dell’ex dipendente in tutte le ipotesi di controllo difensivo senza incorrere nella violazione del diritto alla privacy e produrre in giudizio documenti contenenti dati personali dell’ex dipendente, prevalendo il diritto di difesa su quello di inviolabilità della corrispondenza.

Accertata dunque la legittimità della condotta del datore, la Corte sanciva quindi che, qualora il lavoratore cancelli i dati aziendali, lede il patrimonio dell’azienda commettendo un illecito civile da cui deriva il diritto del datore di lavoro di procedere con la richiesta di risarcimento danni, integrando peraltro l’ipotesi del reato di danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici (anche se la cancellazione non è definitiva), come previsto dall’art. 635 bis del Codice penale.

Gli Ermellini precisavano infine, sebbene non fosse oggetto della questione posta al loro esame, come “la distruzione da parte del dipendente di beni aziendali, quali appunto quelli memorizzati nel personal computer” costituisce “condotta integrante violazione dei doveri di fedeltà e di diligenza, tale da costituire giusta causa di licenziamento (Cass. 14 maggio 2015 n. 9900)”.

Previous Article Le novità sul lavoro
Next Article Approvato il Dl Super Green Pass
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top