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Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
IVA totalmente indetraibile per effetto del pro rata pari a zero
prof. Maurizio Leo, Consulente tributarista della Sede nazionale
Con la risposta a interpello n. 428 del 23 giugno 2021, riportata in allegato, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla utilizzabilità dell’IVA indetraibile da pro-rata pari a zero, assolta sui costi agevolabili, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1, comma 98 ss., della Legge n. 208 del 2015.
A tal riguardo, l’Agenzia delle entrate richiama la circolare n. 34 del 2016, nella quale è stato chiarito che “il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente”.
Richiama, inoltre, la circolare n. 44 del 2009 (relativa alla cd. “Tremonti-ter”) nella quale è stato precisato che costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ex art. 19-bis1 del Decreto IVA, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis dello stesso Decreto IVA. Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ex art. 19, comma 5, del Decreto IVA.
Con riferimento a tale ultima ipotesi, la citata circolare n. 44 precisa che l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata “non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto ma una massa globale (...) che si qualifica come costo generale”; “resta salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti l’IVA totalmente indetraibile derivante dal pro-rata di detraibilità pari a zero”.
L’Agenzia ha, dunque, concluso che, con riferimento alla fattispecie prospettata dall’istante (che effettua esclusivamente operazioni attive esenti ex art. 10, comma 1, n. 18, del Decreto IVA ed ha un pro-rata di detraibilità pari a zero), l’IVA indetraibile assolta sui costi agevolabili può rientrare tra i costi rilevanti ai fini della determinazione della base di commisurazione del credito d'imposta di cui all’art. 1, comma 98, della Legge n. 208 del 2015.