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La sospensione dell’attività imprenditoriale, novità interpretative sull’Apprendistato di 1° livello e le indicazioni in materia di minimale contributivo e crisi aziendale.
Il commento alla circolare INL sulle sospensioni di attività imprenditoriale connotate da attività non differibili, il chiarimento INPS sull’applicazione dei minimali contributivi in caso di aziende in crisi aziendale e la nuova circolare del Ministero del Lavoro che raccoglie gli ultimi pareri interpretativi sull’apprendistato di primo livello
David Trotti, Consulente della Sede nazionale
Con la circolare n.1159/2022 del 07/06/2022 l’Ispettorato del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in materia di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di attività non differibili. Nello specifico viene fatto riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.
La valutazione di non adozione della sospensione dell’attività imprenditoriale è valutata, come definita nella circolare n.3/2021 dell’INL, se tale sospensione possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi. In conclusione, l’Ispettorato chiarisce che in tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo all’adozione del provvedimento. Il riferimento a “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta” deve essere inteso non solo come il singolo turno di lavoro ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica.
Con il messaggio n.2350/2022 dell’INPS sono forniti i chiarimenti in materia di minimale contributivo nell’ipotesi di cooperative in crisi aziendale.
Nel messaggio sono chiarite le modalità di definizione della retribuzione da assumere come base di calcolo per il versamento dei contributi. L’INPS chiarisce che limitatamente al periodo di durata del piano di crisi aziendale la contribuzione è quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero. In caso di accesso ispettivo sarà cura del personale verificare che, in caso di presenza di piano di crisi aziendale, la deliberazione di tale piano contempli la presenza di un imponibile previdenziale preso a riferimento non inferiore al minimale contributivo giornaliero.
Con la circolare n.38/2022 il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti interpretativi in materia di Apprendistato di Primo livello. La circolare ha lo scopo di raccogliere i pareri che si sono susseguiti negli anni in materia di apprendistato di 1° livello. Nello specifico viene riepilogato l’aspetto normativo del contratto, le modalità di valutazione e certificazione delle competenze, la disciplina del monte ore contrattuale e la definizione e gestione dello studente/lavoratore e le garanzie assicurative. In conclusione, sono definite le modalità di assunzione dei familiari in apprendistato di primo livello e la disciplina di apprendistato transregionale.