Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Approfondimento sul DEF 2019

I principali elementi in materia sanitaria

Il Documento di economia e finanza (DEF) 2019, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta di martedì 9 aprile u.s, è il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio.
Definisce, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europea e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo, per l’anno in corso e per il triennio successivo.

Audizione sul DEF 2019

In occasione della seduta del 17 aprile in Commissione Bilancio congiunta di Camera e Senato sul Documento di Economia e Finanza 2019 (DEF), è stato audito il dott. Angelo Buscema, Presidente della Corte dei Conti.
RSS
123468910Last

Notizie Aiop Nazionale

Il calcolo del premio incentivazione e le assenze legate al Covid-19
11832

Il calcolo del premio incentivazione e le assenze legate al Covid-19

Art. 65 CCNL Aiop

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’art. 65 del CCNL Aiop per il personale non medico AIOP ARIS dispone che a tutto il personale compete un premio di incentivazione pari ad € 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno, al raggiungimento di almeno 258 giorni di presenza nel periodo 1° luglio - 30 giugno.

Il cennato articolo elenca tassativamente le assenze che non incidono sulla decurtazione del premio ed ossia: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall’INAIL.

Essendo dunque stati convenzionalmente stabiliti e individuati gli istituti che, nel calcolo del premio, non debbono essere considerati quali giorni di assenza, e trovandoci, allo stato, innanzi ad istituti “non catalogatiriconducibili all’infezione da Sars-CoV-2, quali la malattia COVID-19, l’infortunio sul lavoro per contrazione del virus, la quarantena fiduciaria e le assenze dei lavoratori dichiarati fragili, occorre comprendere se essi siano riconducibili in via analogica alle assenze che non decurtano il cennato premio di incentivazione, avendo riguardo della disciplina transitoria attualmente in vigore.

Orbene, per quanto concerne la malattia COVID-19, essa è normata dall’art. 26 co. 6 del DL n. 18/20, conv. in L. n. 27/20, il quale prevede che “qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche”.  Pertanto, ai fini del premio di incentivazione, la malattia da COVID-19 sarà da considerare come “ordinaria” e quindi quale assenza idonea a ridurre il premio.

Tuttavia, in argomento, corre evidenziare, che l’INAIL, con la circolare n. 13/2020, ha previsto una presunzione di contrazione del COVID-19 sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori impegnati nel comparto sanità, a prescindere dalla qualifica rivestita in azienda, di tal che, come da ultimo ricordato nell’Informaiop n. 383, all’esito della comunicazione di positività da parte del lavoratore, le aziende sanitarie devono trattare l’assenza come infortunio sul lavoro ed effettuare tutti gli adempimenti del caso, ivi compresa la denuncia all’INAIL.

In tal caso, dunque, il relativo periodo non incide sulla decurtazione del premio, così come espressamente previsto dal co. 3 dell’art. 65 CCNL.

Né possono decurtare il premio le giornate di malattia dei lavoratori dichiarati fragili, essendo le stesse, ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell’art. 26 del DL n. 18/20, equiparate al ricovero ospedaliero, anch’esso espressamente escluso dal computo nel citato co. 3.

Quanto infine al periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai sensi dell’art. 26 co. 1 del DL n. 18/20, questo “è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento”. Pertanto, le giornate in cui il dipendente risulta in quarantena saranno idonee a ridurre il premio di incentivazione, fatta salva l’ipotesi in cui questi abbia svolto attività lavorativa in altra forma (es. smart working).

Previous Article Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Next Article Sospensione dal servizio dell’operatore sanitario che rifiuta il vaccino
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top