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Notizie dalla Liguria

Approfondimento sul DEF 2019

I principali elementi in materia sanitaria

Il Documento di economia e finanza (DEF) 2019, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta di martedì 9 aprile u.s, è il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio.
Definisce, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europea e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo, per l’anno in corso e per il triennio successivo.

Audizione sul DEF 2019

In occasione della seduta del 17 aprile in Commissione Bilancio congiunta di Camera e Senato sul Documento di Economia e Finanza 2019 (DEF), è stato audito il dott. Angelo Buscema, Presidente della Corte dei Conti.
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Notizie Aiop Nazionale

COVID 19 - Misure di allentamento del lock-down
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COVID 19 - Misure di allentamento del lock-down

Il Ministero della Salute detta i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

Il DPCM 26 aprile 2020, come rappresentato nella Circolare Aiop n. 112/2020, ha introdotto, con decorrenza dal 27 aprile scorso, al fine di garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, il monitoraggio giornaliero da parte delle Regioni dell’andamento della situazione epidemiologica nel territorio e, in relazione a tale andamento, delle condizioni di adeguatezza del Sistema sanitario regionale, oggetto, inoltre, di comunicazione giornaliera al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di Sanità e al Comitato Tecnico Scientifico.

Il rilevamento della situazione epidemiologica nel rispettivo territorio, da parte di ciascuna Regione, è stato previsto per permettere il monitoraggio del rischio sanitario in quanto, laddove dovesse emergere un aggravamento, ciascun Presidente della Regione potrà proporre tempestivamente al Ministro della Salute le misure restrittive, necessarie e urgenti, per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificatamente interessate dall’aggravamento.

Le attività di monitoraggio del rischio sanitario, connesse al passaggio dalla fase 1 (lock-down) alla fase 2A (transizione iniziale) ed alle fasi successive, così come previsto dall’allegato 10 del DPCM, dovranno seguire i criteri che il Ministero della Salute ha adottato all’esito delle consultazioni con le autorità regionali, politiche e tecniche, con Decreto del 30 aprile 2020, pubblicato in G.U. il 2 maggio 2020 n. 112 ed allegato in calce.

Il Decreto ministeriale, al fine di classificare tempestivamente il livello di rischio in modo da poter valutare nell’immediato la necessità di rimodulare le attività di risposta alla pandemia attualmente in vigore sul territorio nazionale e regionale, ha predisposto alcuni indicatori con valori di soglia e di allerta che dovranno essere monitorati, attraverso sistemi di sorveglianza coordinati a livello nazionale, al fine di ottenere dati aggregati nazionali, regionali e locali.

Gli indicatori, come precisato nello stesso decreto, non sono finalizzati ad una valutazione di efficienza/efficacia dei servizi, ma solo ad una raccolta del dato e ad una migliore comprensione della qualità dello stesso, al fine di poter realizzare rapidamente una corretta, quanto più possibile, classificazione del rischio di concerto con l’ISS, le Regioni e le Provincie Autonome.

Il monitoraggio comprenderà, in particolare, gli indicatori di (i) processo sulla capacità di monitoraggio, (ii) processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti, e (iii) risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari, come ivi dettagliatamente definiti, ed i criteri da valutare saranno (a) il mantenimento di un numero di nuovi casi di infezione da SARS-COV-2 stabile, ovvero un aumento limitato nel numero di casi nel tempo e nello spazio, che possa essere indagato in modo adeguato e contenibile con misure di controllo locali, (b) il mantenimento o riduzione del numero di casi di trasmissione in strutture che ospitano popolazioni vulnerabili (cluster in ospedali, RSA, strutture assistenziali, case di riposo etc.) e assenza di segnali di sovraccarico dei servizi sanitari.

Le soglie definite negli indicatori, come espressamente dettato nel decreto ministeriale, sono volte a monitorare il mantenimento di tali criteri ed i valori di allerta, inoltre, sono fissati per permettere una valutazione congiunta del rischio, a livello nazionale e regionale.

Una volta accertata la qualità del dato raccolto come espressamente previsto nel decreto, la valutazione del rischio avverrà combinando la probabilità (di infezione/trasmissione) e l’impatto - gravità della patologia con particolare attenzione a quella osservata in soggetti con età superiore a 50 anni - di una minaccia sanitaria costituita, in questo caso, dalla trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-COV-2. Una classificazione del rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione o la Provincia Autonoma interessata, integrando le informazioni con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori, di processo e risultato, calcolati per i propri servizi, ma laddove il rischio si dovesse confermare alto/molto alto, moderato, ma non gestibile con le misure in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse.

Le Regioni e le Province autonome dovranno aggiornare la classificazione del rischio almeno settimanalmente ed il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni e le Provincie autonome e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglierà le informazioni necessarie per la classificazione e ne realizzerà una con cadenza settimanale, evidenziando il grado di rischio di trasmissione, non controllato e non gestibile, di SARS-COV-2 nelle Regioni e Provincie autonome.

Il Decreto, infine, richiede, affinché la ricerca e la gestione dei contatti possa essere condotta in modo efficace, il coinvolgimento di un numero adeguato e formato di risorse umane.









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