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Legittima la sospensione dell’operatore sanitario che rifiuta di sottoporsi a vaccinazione
Tribunale di Catanzaro Sezione Lavoro, Ordinanza del 17 dicembre 2021
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
Con la recente pronuncia in commento il Tribunale di Catanzaro ha affrontato il caso di una infermiera, sospesa dal proprio datore di lavoro in conseguenza del suo rifiuto di sottoporsi alla profilassi vaccinale Sars Cov-2, la quale presentava ricorso d’urgenza per essere riammessa in servizio, attesa l’asserita incostituzionalità dell’art. 4 D.L. n. 44/2021 conv. in L. 76/21, istitutivo per il personale sanitario del cennato obbligo vaccinale.
Il Tribunale, con un’articolata ordinanza, pur rilevando l’inammissibilità della tutela di urgenza, difettando il presupposto del periculum in mora, riteneva comunque di entrare nel merito, anche in ragione della questione di incostituzionalità sollevata dalla ricorrente sul presupposto che – a dire di quest’ultima - il diritto soggettivo al lavoro ed alla conseguente retribuzione fosse intangibile ed indisponibile “sicché una legge che le impedisse lo svolgimento della prestazione lavorativa sarebbe, per ciò solo, contraria ai principi costituzionali”.
Innanzitutto il Giudice evidenziava come le argomentazioni della lavoratrice non tenessero minimamente in conto la circostanza che vi sia una pandemia in atto e che il legislatore si sia preoccupato di adottare una serie di misure, “anche extra ordinem”, a tutela della popolazione per il contenimento del contagio da Covid – 19, tra cui rientra la disciplina in questione. Indi specificava che “il diritto soggettivo individuale al lavoro ed alla conseguente retribuzione è sì meritevole di protezione, ma solo fino all’estremo limite in cui la sua tutela non sia suscettibile di arrecare un pregiudizio all’interesse generale (nella specie, la salute pubblica), di fronte al quale è destinato inesorabilmente a soccombere, sicché, ove il singolo intenda consapevolmente tenere comportamenti potenzialmente dannosi per la collettività, violando una disposizione di legge che quell’interesse miri specificamente a proteggere, deve sopportarne le inevitabili conseguenze”.
Ciò tanto più allorché il soggetto che rifiuti di sottoporsi all’obbligo vaccinale è un esercente la professione sanitaria all’interno di una pubblica struttura ospedaliera, dove è maggiore il rischio di favorire la diffusione del contagio in forza del contatto quotidiano con gli utenti del servizio sanitario nazionale.
Indi il Tribunale, a sostegno dell’infondatezza delle domande attoree, richiamava la recente sentenza n. 7045/21 del Consiglio di Stato, il quale, riportandosi alla giurisprudenza costituzionale, aveva affermato la piena legittimità dell’obbligo vaccinale sancito dal citato art. 4 L. 76/21, e ciò sul presupposto che in un bilanciamento di valori tra le ragioni del personale sanitario che rifiuta la vaccinazione e l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all’art. 2 Cost., “secondo la Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 5 del 18.01.2018 e n. 258 del 23.06.1994), la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost., allorché: il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; si preveda che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e si preveda, comunque, nell’ipotesi di danno ulteriore, la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria”.
Per tali motivi il Tribunale respingeva il ricorso proposto dalla dipendente, confermando la piena legittimità della determinazione datoriale.