Il 6 aprile u.s. è stato sottoscritto dalle Parti Sociali e il Commissario Straordinario per l’emergenza, il Ministro dello sviluppo economico e i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, su invito di questi ultimi, il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SAS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19.
Il documento è destinato, in particolare, a realizzare l’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori che, a prescindere dalla tipologia contrattuale, prestano la loro attività in favore dell’azienda, ivi compresi i datori di lavoro o i titolari; attività che, lo stesso Protocollo, definisce come attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica (cfr. Informaiop n. 394).
I piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro, redatti dai datori di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo, sono proposti dai datori di lavoro stessi, anche per il tramite delle rispettiva organizzazioni di rappresentanza, alla ASL di riferimento nel pieno rispetto delle Indicazione ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Cvid-19 nei luoghi di lavoro, adottate dai Ministeri della Salute e del Lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con il Commissario Straordinario e il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL, e delle eventuali specifiche emanate dalle Regioni e dalle Province autonome per i territori di rispettiva competenza.
Il Protocollo prevede, inoltre, che, in alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, i datori di lavoro, laddove intendano collaborare all’iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, possano concludere, anche per il tramite delle Associazione di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con le predette strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai SSR territorialmente competenti.
In tal caso il datore di lavoro direttamente, ovvero per il tramite del medico competente ove presente, comunicherà alla struttura sanitaria privata il numero complessivo di lavoratrici o lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino, al fine di consentire alla struttura sanitaria interessata di curare tutti i necessari adempimenti che consentano, conseguentemente, la somministrazione.
I datori di lavoro, infine, precisa il Protocollo, laddove non siano tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL, con oneri a carico di quest’ultima che provvede a curare tutti gli adempimenti necessari alla somministrazione come sopra descritto.