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La responsabilità del datore di lavoro sull’infortunio
Corte di Cassazione, Sentenza n. 1683 del 17 gennaio 2020
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della responsabilità del datore di lavoro nel verificarsi degli infortuni sul lavoro, rammentando come sia onere dell’azienda provvedere ad elevare tempestivamente contestazione disciplinare in caso di condotte scorrette astrattamente idonee a cagionare l’evento lesivo e comminare una sanzione disciplinare connaturata alla gravità del fatto contestato.
Ed invero, con la riforma operata dal D.lgs. 81/2008 è stato posto in primo piano l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro nei casi in cui il dipendente abbia violato le norme e le disposizioni aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Già in passato la giurisprudenza di legittimità aveva annoverato tali condotte come ipotesi di esercizio doveroso dell’azione disciplinare ma, recentemente, la Cassazione ha espresso un ulteriore orientamento di particolare rilievo in ordine all'entità della sanzione.
Infatti, nel caso che ci occupa, dagli accertamenti compiuti dal Giudice di merito, era emerso come la causa dell’infortunio fosse ascrivibile a determinate procedure di lavoro scorrette che il lavoratore infortunato e i suoi colleghi eseguivano sul luogo di lavoro, le quali, tuttavia, avevano dato luogo esclusivamente ad un rimprovero verbale ad opera del preposto.
La Suprema Corte, pur ritenendo provata la disapprovazione di parte datoriale, evidenziava come, in assenza dell’instaurazione di un formale procedimento disciplinare a carico del lavoratore, era da ritenersi “quindi dimostrato che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, non si era attenuto alle disposizioni di legge, tollerando una prassi particolarmente pericolosa per gli addetti e suggerita dalla società, non predisponendo le opportune precauzioni per scongiurarne l'utilizzo nonché non sorvegliando l'operato dei dipendenti” e, per l’effetto, confermava la condanna dello stesso a cinque mesi di reclusione.
Pertanto, occorre prendere atto che la giurisprudenza di legittimità attribuisce un particolare rilievo all’entità della sanzione disciplinare irrogata, che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro, dovrà essere proporzionata alla condotta del lavoratore la quale, secondo il ragionamento dei giudici, è connaturata da una maggiore gravità quando sono violate le norme e le disposizioni aziendali in materia antinfortunistica.
Alla luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte, pare opportuno che le aziende, ove ravvisino delle violazioni delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, dapprima provvedano tempestivamente ad elevare contestazione dell’episodio ai soggetti responsabili e, all’esito delle giustificazioni, emettano un provvedimento ponderato sulla base dell’importanza dell’addebito e del grado di colpa dei lavoratori, ciò - come detto - al fine di evitare di vedersi addebitata la responsabilità dell’infortunio occorso al lavoratore.