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Le novità sul lavoro della settimana
Sicurezza sul lavoro, Reddito di cittadinanza, appalti
David Trotti, Consulente della Sede nazionale
MEDICO COMPETENTE: UN RIEPILOGO SUI REQUISITI DELLA NORMATIVA
Con Interpello n.7/2019 il Ministero del Lavoro si pronuncia sull’obbligo inerenti ai medici, nel caso specifico, del corpo di Polizia, relativamente all’invio dell’autodichiarazione relativa al possesso dei titoli e requisiti per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti. Il Ministero del lavoro specifica che per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e dei requisiti dell’aggiornamento ECM, come previsto dall’art.25 del decreto legislativo n.81/2008. Si ricorda che nel decreto sopra citato sono poi riportati i titoli e i requisiti necessari allo svolgimento di funzione di medico competente, nonché le modalità di partecipazione alla formazione e aggiornamento. La possibilità di svolgere o meno l’attività è subordinata all’obbligo di iscrizione dell’elenco dei medici competenti istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA: IL RUOLO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO
La circolare n.3/2019 dell’ANPAL fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione da parte dei centri per l’impiego delle disposizioni relative al reddito di cittadinanza. Nella circolare sono definite le modalità di sottoscrizione del patto di lavoro, la definizione di “congruità” relativamente all’offerta di lavoro e il regime sanzionatorio in caso nel caso dei precettori di NAsPI, mancata effettuazione della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità), partecipazione alle iniziative formative o di riqualificazione, nonché il rifiuto di aderire ai progetti di utilità collettiva.
DEBITI CONTRIBUTIVI E RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE
Con parere n.943/2019 l’INL si pronuncia sulla responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, con riferimento alle recenti pronunce della Corte di Cassazione. Nello specifico la Corte ha affermato che il regime decadenziale dei due anni previsto dall’art. 29, comma 2 del D.Lgs. n.276/2003 trova applicazione esclusivamente all’azione esperita dal lavoratore. La Corte argomenta partendo dalla considerazione, consolidata in giurisprudenza, secondo cui il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, per quanto connessi, sono tra loro distinti, atteso che l’obbligazione contributiva, facente capo all’INPS, a differenza di quella retributiva, deriva dalla legge, ha natura pubblicistica e risulta pertanto indisponibile. L’INL, in conclusione, specifica che il termine decadenziale di due anni riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all'azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva.