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É possibile escludere l’indennità di mancato preavviso mediante un accordo di prossimità
Corte di Cassazione, Sentenza n. 19660 del 22 luglio 2019
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha affrontato il tema degli accordi di prossimità ed, in particolare, si è concentrata sulla validità di un accordo collettivo aziendale stipulato ai sensi dell’art. 8, comma 2 bis, della predetta legge 148 del 2011 in ragione di una crisi aziendale, nel quale era stato previsto, in deroga alle conseguenze che derivano dal recesso datoriale con effetto immediato, di non riconoscere l’indennità di mancato preavviso ai dipendenti licenziati a valle di una procedura collettiva di esuberi.
I contratti di prossimità sono disciplinati dall'art. 8 del D.L. n. 138 del 2011 (convertito in legge dalla l. n. 148 del 2011) e consistono nell'attività negoziale svolta a livello territoriale, o anche aziendale, che ha, in genere, la funzione di integrare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per meglio rispondere ai bisogni della singola azienda, o delle aziende appartenenti a una determinata area territoriale le cui ragioni giustificative sono dettagliatamente disciplinate dalla legge (v. informaiop n.317).
Con la recente Sentenza, la Suprema Corte ha affermato che, in presenza di una comprovata situazione di crisi aziendale tale da incidere sui livelli occupazionali, l’accordo di prossimità che deroga alle previsioni del contratto collettivo sull’indennità sostitutiva dovuta ai lavoratori in caso di licenziamento senza preavviso, è legittima e non contrasta né con i principi della Costituzione, né con la normativa comunitaria e le convenzioni internazionali.
Ed invero, Giudici di Piazza Cavour, pur dando atto che la Carta sociale europea riconosce a tutti i lavoratori, a fronte di una cessazione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale, il diritto ad un ragionevole periodo di preavviso, ha evidenziato come tale previsione non comporti il riconoscimento di un diritto inderogabile dei lavoratori all’indennità sostitutiva del preavviso fissata dai contratti collettivi, poiché, attesa la natura di obbligazione pecuniaria dell’indennità, questa risulta suscettibile di negoziazione nell’ambito di un accordo collettivo di prossimità e, pertanto, possibile oggetto di rinuncia.
A tal proposito, la Cassazione ha precisato che nel contesto di una crisi aziendale, se la regolamentazione convenzionale è diretta a contenere la riduzione dei livelli occupazionali, il diritto dei lavoratori licenziati all’esito di una procedura di esuberi collettivi alla indennità sostitutiva del periodo di preavviso può essere eliminato.
Inoltre, nel ragionamento seguito dalla Suprema Corte, l’accordo collettivo aziendale mantiene la sua validità anche nel caso in cui sia stato recepito nell’ambito del successivo accordo sindacale che chiude la procedura di licenziamento collettivo. Ed infatti, ove sia richiamato il contenuto del precedente accordo di prossimità con tutte le sue previsioni, inclusa quella che esclude l’indennità sostitutiva del preavviso, i suoi effetti sono interamente conservati.
In altre parole, è legittimo per la Corte di legittimità escludere i lavoratori licenziati dal pagamento dell’indennità economica sostitutiva del mancato periodo di preavviso nel contesto di una riduzione del personale se tale esclusione sia stata realizzata in un precedente accordo collettivo di prossimità al preciso scopo di ridurre l’impatto di una crisi aziendale sui livelli occupazionali dell'impresa.