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Le novità sul lavoro della settimana
Tutela della genitorialità e INPS
David Trotti, Consulente nazionale AIOP
CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE: LE NOVITÀ PER IL 2019
Con il messaggio n.591/2019 l’INPS fornisce le istruzioni relative alla proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo. Nello specifico, sono dettagliati gli elementi di novità relativi alle nascite e le adozioni o affidamenti avvenuti nel 2019. L’istituto, con riferimento alla legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019) è aumentata per l’anno 2019 a cinque giorni da fruire anche in via continuativa entro i cinque mesi di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore. Per i dettagli relativi all’inoltro della domanda si rimanda alla circolare n.40/2013, ma si riepiloga che la richiesta per il congedo è da effettuare solo per i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS. La legge di bilancio 2019 ha inoltre previsto la possibilità per il lavoratore dipendente padre di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONE DETENUTE O INTERNATE
Con la circolare n.27/2019 l’INPS chiarisce le istruzioni operative relativamente ai benefici contributivi per l’assunzione di persone detenute o internate. I datori di lavoro interessati sono le cooperative sociali che assumono persone detenute o internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari, e le aziende pubbliche e private che organizzano attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari che impegnano persone detenute e internate. Lo sgravio spetta ai lavoratori detenuti e internati negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici, giudiziario detti REMS, condannati o internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno. Lo sgravio spetta per le assunzioni di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, anche a tempo parziale compresi i rapporti di apprendistato. È possibile usufruire dell’agevolazione con riferimento ai rapporti di lavoro intermittente e alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione. Lo sgravio è pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta, calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore. Il beneficio spetta per la durata del rapporto fintanto che i lavoratori si trovano nelle condizioni di detenuti e nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione. Nella circolare sono definite le modalità di coordinamento con altri incentivi contributivi e le modalità di inoltro della domanda e di recupero dei periodi pregressi dal 2013 al 2018.