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Le novità sul lavoro della settimana
Tempo determinato e Appalto
David Trotti, Consulente nazionale AIOP
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO STIPULATI PRESSO LA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
Con la nota n.1214 del 7/2/2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti riguardo la deroga assistita per la stipula di contratti a tempo determinato per gli ispettorati territoriali del lavoro. Nello specifico, l’Ispettorato si pronuncia sulla possibilità, contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n.81/2015, secondo cui è possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti della durata massima di dodici mesi presso la direzione territoriale del lavoro competente e se tale deroga sia applicabile quando il limite iniziale è di 24 mesi (limite previsto dalla legge), sia quando tale limite è individuato dalla contrattazione collettiva. Come convenuto con il Ministero del lavoro viene confermato che l’ulteriore contratto dalla durata di 1 mese potrà essere stipulato anche quando il limite massimo raggiunto sia quello individuato dalla contrattazione collettiva, fermo restando la durata massima dei rapporti tra lo stesso lavoratore e datore di lavoro, pari a 24 mesi o pari a quella stabilita dalle parti sociali.
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E CAMBIO D’APPALTO
Con l’interpello n.1/2019, il Ministero del Lavoro si pronuncia sulla durata del contratto di solidarietà in occasione di subentro di nuovo datore di lavoro in regime di cambio d’appalto. Nello specifico, viene richiesto un parere relativo al caso di cambio di azienda per nuovo affidamento del servizio, ovvero se l’impresa subentrate possa accedere all’ammortizzatore sociale per il personale transitato dall’azienda cedente, già in regime di solidarietà e se tale subentro determina la ripartenza di un nuovo conteggio del periodo massimo nel quinquennio per l’impresa subentrante. Il ministero chiarisce che in caso di cambio appalto il periodo massimo a disposizione previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 cominci a decorrere ex novo per l’azienda subentrante, poiché il legislatore ha previsto che il conteggio relativo ai limiti di durata massima dei trattamenti straordinari di integrazione salariale debba essere riferito al nuovo soggetto richiedente.