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Finanziamenti regionali alla ricerca e strutture accreditate
TAR Toscana, Sentenza 15 gennaio 2019, n. 77
Giuseppe De Marco, Rappresentante AIOP Villa Giuseppina di Roma
La Regione può destinare risorse del fondo sanitario regionale obbligatoriamente ad aziende ed enti del servizio regionale che svolgono istituzionalmente attività di ricerca, con preclusione delle strutture sanitarie private?
Il concorso tra strutture sanitarie pubbliche e private, chiariscono i giudici con la sentenza Tar Toscana n. 77/2019 (allegata), è previsto dalla legge al fine di raggiungere l'erogazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, ma non ad altri fini la cui sussunzione nell'ambito degli obiettivi di carattere pubblicistico è rimessa alla valutazione delle Regioni interessate. Nessuna norma infatti prevede il loro necessario concorso alle attività di ricerca. Conferma questo quadro la Legge Regionale Toscana n. 40/2005, la quale prevede che costituiscono presidi del servizio sanitario regionale anche quelli delle istituzioni sanitarie private con cui le aziende sanitarie pubbliche intrattengono rapporti di accreditamento, senza prevedere alcun necessario concorso delle stesse all'attività di ricerca.
La decisione offre anche lo spunto per ribadire la natura, inesorabile direi, del rapporto di accreditamento e della fase di programmazione.
i. Nell'ambito del rapporto di accreditamento permane pur sempre vigente il potere conformativo ed autoritativo dell'Amministrazione ed il sistema non vi si sottrae. Detto sistema, ricorda il Tribunale, ha natura concessoria ed assolve la funzione di ricondurre in un quadro di certezza il volume e la tipologia dell'attività del soggetto accreditato, il cui concorso con le strutture pubbliche nelle prestazioni di assistenza non avviene in un contesto di assoluta libertà di iniziativa e di concorrenzialità, ma soggiace alla potestà di verifica sia tecnica che finanziaria della Regione ed a criteri di sostenibilità, nei limiti di spesa annuali.
ii. La fase programmatica della definizione dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le strutture private accreditate è affidata alla Regione ed alle Aziende Sanitarie ed ha carattere unilaterale (C.d.S. III, 23 agosto 2018 n. 5039), sicché la prima possiede un ampio potere discrezionale nella loro conformazione. La Regione non è quindi vincolata, per quanto di interesse nella presente sede, a conformare il rapporto di accreditamento nel senso (anche) del necessario concorso degli organismi privati alle attività di ricerca.
Alcuna norma impone, infine, la partecipazione delle associazioni di categoria delle strutture sanitarie private al procedimento che ha condotto all'emanazione degli atti impugnati, e quelli di cui si tratta costituiscono atti generali che non richiedono motivazione e nel loro procedimento di formazione non sono soggetti ad obblighi partecipativi.