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Le registrazioni sul lavoro. La ponderazione tra il diritto alla privacy e il diritto di difesa
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: Sentenza 11999 del 16 maggio 2018
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
La Cassazione, con la pronuncia in commento, è tornata sulla vexata quaestio delle registrazioni effettuate dai dipendenti sul luogo di lavoro. L’ordinanza muove dal ricorso presentato da un lavoratore innanzi la Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Chieti, con cui instava per l’illegittimità del licenziamento per giusta causa comminatogli per aver effettuato un’occulta registrazione di una conversazione telefonica tra il superiore gerarchico ed altro dipendente, nonché di una riunione aziendale, con successivo utilizzo al fine di sporgere querela per presunto mobbing.
Sia il Tribunale, che la Corte d’Appello dall’Aquila, ritenevano che la condotta tenuta dal lavoratore integrasse una grave ed intenzionale violazione dei principi di buona fede e correttezza e che non fosse stata dimostrata la pretesa condotta vessatoria di parte datoriale. Pertanto, il ricorso veniva rigettato in entrambi i gradi di merito.
Il lavoratore impugnava la decisione mediante ricorso in Cassazione il lavoratore, chiedendo la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato, nonché per l’accertamento della condotta mobbizzante e il risarcimento dei datti patiti.
La Suprema Corte, contrariamente alle determinazioni del ricorrente, riteneva la sentenza impugnata immune da vizi logico-formali, essendosi dato ampiamente ed esaustivamente conto sia del comportamento intenzionale adottato nel “sostanziale disinteresse del lavoratore al rispetto dei doveri di riservatezza connessi all'obbligo di fedeltà e dei principi generali di correttezza e buona fede e, pertanto, di una grave violazione del diritto di riservatezza dei colleghi, sia dell'assenza di comportamenti mobbizzanti del datore di lavoro”.
La sentenza in commento, si inserisce in un filone giurisprudenziale della Suprema Corte che evidenzia come il grave clima di sfiducia e di sospetto che si viene a creare all'interno dei luoghi di lavoro per l’effetto di reiterate violazioni del diritto alla riservatezza dei colleghi, giustifichi ex se un provvedimento espulsivo.
Invero, di medesimo tenore è la Sentenza n. 26143 del 2013, che, nel dichiarare la legittimità del licenziamento intimato ad un medico per condotte analoghe, evidenziava una aggravata lesione del vincolo fiduciario, attesa la necessaria collaborazione tra colleghi di equipe. In particolare, nel cennato provvedimento, i Giudici di legittimità evidenziavano il “clima di mancanza di fiducia che si era venuto a creare nei confronti del ricorrente” e di come tale fiducia fosse “indispensabile per il miglior livello di assistenza e, quindi, funzionale alla qualità del servizio, il tutto con grave ed irreparabile compromissione anche del rapporto fiduciario che avrebbe dovuto permeare il rapporto tra il dipendente e l'Azienda ospedaliera datrice di lavoro”.