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Licenziato il dipendente in malattia che ritarda la sua guarigione svolgendo altra attività
Tribunale Civile di Avellino Sezione Lavoro, ordinanza n. 9900 del 7 giugno 2018
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
La pronuncia in commento affronta il caso di un lavoratore licenziato per giusta causa, poiché durante l’assenza da lavoro giustificata da malattia per lombosciatalgia svolgeva, fuori dalle fasce di reperibilità, attività di intrattenimento presso una società di organizzazione eventi, impegnandosi in movimenti e torsioni incompatibili con lo stato patologico in cui asseritamente versava.
Il lavoratore proponeva ricorso avverso il licenziamento, istando per la declaratoria dell’illegittimità dello stesso ed ottenere la reintegra nel posto di lavoro, nonché il risarcimento del danno patito. Infatti, il ricorrente eccepiva di aver svolto solo attività occasionale ed in qualità di amico dell’organizzatore dell’evento.
Il Tribunale di Avellino, con la Sentenza de qua, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese legali, richiamando un solido filone giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui “lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a fare presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza della malattia” (Cass. Lav. 10416/2017).
In altre parole, secondo il richiamato orientamento, il lavoratore, in caso di malattia, ha l’obbligo contrattuale della tempestiva ripresa del lavoro e, di conseguenza, quello di adottare tutte le condotte attive necessarie, al fine di garantire una pronta guarigione.
Inoltre, è utile sottolineare come il Tribunale abbia evidenziato come le attività svolte durante il periodo di malattia vadano valutate in modo soggettivo, anche alla luce delle mansioni attribuite allo stesso.
In conclusione, il Giudice di merito nel rigettare il ricorso, ha sostenuto che l’assenza giustificata per malattia del lavoratore possa soffrire di due macrocategorie di patologie: la malattia può essere inesistente e quindi la condotta sarà valutata in frode al datore di lavoro, o incompatibile con lo stato di malattia poiché idonea fattualmente a ritardare la guarigione, con il risultato di giustificare, in entrambi i casi, il recesso del datore di lavoro.